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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17954/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 22.10.2003-14.1.2004 con una società postale. La lavoratrice aveva originariamente contestato la legittimità del termine apposto al contratto, assumendo la genericità della clausola e, secondo quanto ricostruito nel ricorso, anche l’insussistenza in concreto delle ragioni addotte per giustificarlo. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente giudizio di cassazione, la causa era stata rinviata alla Corte d’appello, che aveva ritenuto sufficientemente specifica la causale e aveva rigettato la domanda, condannando la lavoratrice anche alle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di rinvio. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe trascurato il tema della prova della concreta sussistenza delle ragioni sostitutive addotte nel contratto e che non avrebbe valutato il materiale probatorio; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese del giudizio di rinvio, rilevando che la controparte non si era costituita in quella fase e quindi non avrebbe sostenuto spese da rifondere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura non colpisse realmente una violazione dell’art. 2697 c.c. ma, semmai, un vizio di omessa pronuncia o di ultra/minus petizione da far valere ex art. 112 c.p.c., con specifica allegazione del contenuto della domanda originaria. Ha invece accolto, nei limiti della motivazione, il secondo motivo, ma qualificando la norma violata non nell’art. 92 c.p.c. bensì nell’art. 91 c.p.c.: la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa che sia rimasta contumace e non abbia svolto attività difensiva nel grado in cui le spese vengono liquidate. Poiché la società non si era costituita solo nel giudizio di rinvio, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del rinvio, eliminando la relativa liquidazione e gli accessori; restano ferme le spese dei gradi precedenti e del precedente giudizio di legittimità. Le spese del presente giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    La specificità della causale del termine va valutata con riferimento a situazioni aziendali obiettive e non standardizzate, e agli elementi concretamente indicati nel contratto; nel caso concreto la questione della specificità non è stata più ritenuta decisiva in questa fase.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata; non ricorre se il giudice non affronta affatto il tema probatorio e fonda la decisione sul solo contenuto del contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    È il parametro corretto per censurare l’omessa pronuncia o la decisione che non corrisponda al chiesto, quando la parte lamenta che il giudice non abbia esaminato un profilo dedotto in domanda.

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    È il mezzo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale, ma non è idoneo a veicolare doglianze che in realtà riguardino omessa pronuncia o vizi processuali.

  • art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

    È il mezzo corretto per dedurre errori processuali come la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o minus/ultra petizione.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese da rifondere; non può essere liquidata in favore del contumace vittorioso nel grado in cui è rimasto inattivo.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte precisa che la norma rilevante sul regolamento delle spese non è questa, ma l’art. 91 c.p.c.

  • art. 382, comma terzo, c.p.c.

    In tema di statuizioni sulle spese adottate in violazione del principio secondo cui il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso, la Cassazione può cassare senza rinvio limitatamente al capo sulle spese.

  • art. 392 c.p.c.

    Regola la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio; la parte ricorrente richiamava, nel giudizio di rinvio, le difese già svolte nel precedente giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una censura che formalmente invochi la violazione di norme sostanziali ma sostanzialmente lamenti omessa pronuncia o mancata valutazione di un capo di domanda deve essere veicolata come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., con puntuale indicazione del contenuto della domanda originaria e della sua riproposizione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l’onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre se il giudice non affronta il tema della prova, ma decide sulla base del contenuto negoziale o di un diverso percorso argomentativo.
  • Nel contratto di lavoro a termine, la causale deve essere specifica in relazione a esigenze aziendali obiettive e concretamente determinate, valutate alla luce degli elementi indicati nel contratto individuale.
  • La condanna alle spese di lite presuppone che la parte a favore della quale le spese vengono liquidate abbia effettivamente svolto attività processuale nel grado di riferimento e abbia sostenuto costi da rimborsare; il contumace vittorioso, se non ha partecipato al grado, non ha diritto alla rifusione delle spese di quel grado.
  • Quando la statuizione sulle spese del giudizio di rinvio contrasta con il principio per cui il contumace vittorioso non può ottenere il rimborso di spese non sostenute, la Cassazione può limitarsi a cassare senza rinvio il capo relativo alle spese, lasciando intatti gli altri capi non censurati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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