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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16463/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, notaio, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione alcuni costi portati da fatture emesse da "visuristi", oltre ad altre poste per cancelleria/stampati e carburanti. Nel corso dell'adesione aveva riconosciuto fondata la ripresa sui carburanti e parzialmente quella sulla cancelleria; la controversia residua riguardava i costi del conto "spese per certificazioni", documentati da fatture dei visuristi composte da due voci: "spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72" e "diritti e onorari". Il ricorrente sosteneva che tali spese fossero inerenti all'attività professionale e interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo; inoltre lamentava che la CTR avesse erroneamente qualificato come spese sostenute in nome e per conto del cliente anche costi che, secondo lui, non erano adeguatamente riferibili alle singole pratiche, poiché le fatture cumulavano prestazioni di più pratiche non identificabili singolarmente. Con i tre motivi denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; 2) violazione degli artt. 54 TUIR e 109, comma 5, per omesso esame e falsa applicazione delle norme sulla deducibilità dei costi professionali; 3) violazione dell'art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972, assumendo che le spese per visure/certificazioni, non essendo singolarmente associabili alle pratiche, dovessero confluire nel compenso e non essere trattate come spese anticipate esenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha escluso il vizio di motivazione perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione ampia, chiara e idonea a superare il "minimo costituzionale"; ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato il tema decisivo della natura delle spese, distinguendo tra costi per "diritti e onorari" e spese anticipate in nome e per conto del cliente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che esso mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, cioè la separata indicazione contabile delle spese anticipate rispetto ai compensi, e per questo è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972

    spese sostenute in nome e per conto di terzi

    Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, destinate a essere rimborsate, non costituiscono costi deducibili del professionista ma mere partite di giro, che non entrano nella base imponibile e non vanno portate in detrazione come costi sostenuti.

  • art. 54 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi inerenti all'attività di lavoro autonomo; la Corte non accoglie la censura perché il motivo si scontra con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito della deduzione perché ritiene la censura infondata/inammissibile in relazione ai fatti accertati.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando espone i fatti e le ragioni poste a base della decisione; non è richiesto che dia conto di tutte le prove acquisite.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso in relazione al giudizio tributario e alle impugnazioni in Cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio rilevante in cassazione è solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo le specifiche anomalie che integrano nullità o omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il "minimo costituzionale"; il sindacato di legittimità si arresta quando la motivazione esiste, è comprensibile e non presenta le anomalie estreme tipizzate dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale richiesto, oppure presenti motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non basta che il giudice di merito non abbia esaminato tutte le prove prodotte.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente, e destinate a esserne rimborsate, non costituiscono costi del professionista deducibili ai fini reddituali, ma partite finanziarie estranee alla base imponibile.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la documentazione contabile distingue separatamente tra spese anticipate per conto del cliente e compensi professionali, la censura che miri a rovesciare tale accertamento è inammissibile in cassazione se non veicola un vero vizio di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel processo tributario, la deducibilità di un costo professionale dipende anche dalla sua corretta qualificazione contabile e dalla sua riferibilità alla sfera del professionista o a quella del cliente, secondo la concreta ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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