Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini al giudizio di opposizione all'esecuzione e quindi spirato il termine lungo di impugnazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore esecutato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, opposizione diretta contro l'intervento spiegato da un istituto di credito (poi cedente il credito a una società di cartolarizzazione). Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la controversia rientra tra le opposizioni all'esecuzione, per le quali non opera la sospensione feriale dei termini; di conseguenza, il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. era scaduto prima della notificazione del ricorso.
Norme richiamate
La decisione viene assunta in camera di consiglio con ordinanza, all'esito della trattazione camerale.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato nel combinato disposto con la legge sulla sospensione feriale per affermare la non operatività della sospensione nei giudizi di opposizione all'esecuzione.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
"opposizioni all'esecuzione"
La legge esclude espressamente dalla sospensione feriale i giudizi di opposizione all'esecuzione; tale esclusione si estende a tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva e a tutte le fasi e i gradi del processo, incluse le impugnazioni.
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre senza sospensione feriale nei giudizi oppositivi esecutivi; nel caso concreto era già spirato alla data di notificazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione, e la relativa esclusione opera in ragione della natura della controversia, non del contenuto della singola pronuncia.
- L'esclusione dalla sospensione feriale nei giudizi oppositivi esecutivi vale per l'intero processo, in ogni fase e grado, comprese le impugnazioni, sicché il termine lungo per ricorrere in cassazione decorre senza interruzione feriale.
- La tardività del ricorso per cassazione può essere rilevata anche d'ufficio quando risulti dagli atti che il termine d'impugnazione era già spirato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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