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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03087/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina dall'introduzione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, previsto dall'art. 22 del regolamento previdenziale e da successive delibere dell'ente. La sentenza di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la Cassa a restituire agli eredi del pensionato le somme già prelevate. In cassazione la Cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare dell'ente e il quadro normativo previdenziale e costituzionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà; con il secondo ha censurato la decisione per avere ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del prelievo, l'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, che secondo la ricorrente avrebbe legittimato l'intervento della Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme agli eredi del pensionato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un principio ormai consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, neppure per esigenze di equilibrio di bilancio e stabilità della gestione, prelievi su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché un simile intervento non incide sui criteri di calcolo della pensione ma introduce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. È stata inoltre disattesa l'argomentazione difensiva svolta in memoria, poiché non apportava elementi nuovi rispetto a quanto già esaminato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    non consente agli enti previdenziali privatizzati di imporre trattenute su pensioni già determinate al di fuori di una base legislativa che abiliti una prestazione patrimoniale imposta.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    la disposizione regolamentare che introduce il contributo di solidarietà è stata ritenuta illegittima perché incidente su trattamenti già liquidati.

  • delibera CNPADC del 27.6.2013

    atto applicativo/regolamentare ritenuto illegittimo nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà ai pensionati.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo previdenziale, ma non ritenuto idoneo a legittimare il prelievo in assenza di intervento legislativo espresso.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato come norma di sistema sulla gestione previdenziale privatizzata, ma non sufficiente a fondare il contributo di solidarietà contestato.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    ritenuto irrilevante ai fini della legittimità del contributo, perché non conferisce una specifica legittimazione all'ente a imporre il prelievo sui pensionati.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente nel sistema delle riforme previdenziali, ma non idoneo a giustificare la trattenuta contestata.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    la Corte valorizza in particolare l'art. 23 Cost., affermando che un prelievo di questo tipo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; gli ulteriori parametri costituzionali non mutano l'esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atti regolamentari o delibere un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri applicabili, perché ciò non riguarda la mera determinazione del trattamento ma configura un prelievo patrimoniale imposto.
  • Quando il prelievo incide su un trattamento pensionistico già determinato, esso non può essere giustificato dall'autonomia gestionale dell'ente né dall'esigenza di equilibrio di bilancio, se manca una specifica base legislativa che ne consenta l'imposizione.
  • Un contributo di solidarietà trattenuto su pensioni già in godimento, se non sorretto da legge, è incompatibile con il principio del pro-rata e va qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata all'intervento del legislatore.
  • In sede di legittimità sono infondati i motivi che, pur richiamando una pluralità di norme di sistema, non individuano una disposizione che conferisca all'ente il potere di introdurre il prelievo sui trattamenti pensionistici già maturati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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