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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19491/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso all’esito di indagini finanziarie nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero. L’atto recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2012. L’avviso veniva notificato dopo la cancellazione della società, nelle mani dell’ultimo legale rappresentante. La società, la società estera incorporante e i soci impugnavano l’atto deducendone la nullità perché emesso nei confronti di un soggetto estinto, perché sottoscritto da funzionario senza delega e perché privo dell’allegato provvedimento autorizzativo delle indagini finanziarie. In primo grado il ricorso veniva accolto. In appello, l’Agenzia sosteneva che, per gli atti tributari, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 differisce per cinque anni gli effetti estintivi della cancellazione, rendendo ancora valido l’accertamento notificato entro quel termine e distinguendo tale fase da quella della riscossione verso i soci. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: 1) violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la norma non fosse applicabile perché l’Ufficio avrebbe considerato la società ancora in vita al momento della notifica e che, comunque, la responsabilità dei soci presupporrebbe un accertamento loro direttamente notificato e la prova della percezione di somme in liquidazione; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sulla validità dell’avviso emesso e notificato a società estinta, ma avesse deciso solo sulla responsabilità dei soci. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, chiarendo che l’avviso era legittimo perché notificato entro il quinquennio successivo alla cancellazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, e che la questione della concreta percezione di attivi in liquidazione riguarda la successiva azione di responsabilità verso i soci, non il giudizio sull’accertamento della società.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per le società cancellate dal registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 175/2014, l’art. 28, comma 4, differisce gli effetti estintivi per cinque anni ai soli fini tributari e contributivi, conservando validità ed efficacia degli atti di accertamento notificati entro quel periodo. Ha inoltre precisato che la verifica sulla percezione di somme in sede di liquidazione è questione eventuale della successiva azione nei confronti dei soci e non incide sulla legittimità dell’avviso emesso verso la società. Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente applicato la norma invocata dall’Ufficio e che il riferimento alla responsabilità dei soci costituisse un obiter dictum, irrilevante nel giudizio avente a oggetto soltanto l’accertamento emesso contro la società. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La responsabilità dei soci per i debiti residui della società estinta è distinta dalla validità dell’accertamento tributario notificato alla società; il presupposto della percezione di somme in liquidazione attiene, se contestato, alla successiva azione verso i soci e non alla legittimità dell’atto impositivo originariamente emesso contro la società.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    Per le società cancellate dal registro delle imprese in data successiva all’entrata in vigore della norma, l’estinzione è differita per cinque anni ai soli fini tributari e contributivi, con conservazione della validità ed efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione, delle sanzioni, degli interessi e degli atti processuali relativi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito decide sulla questione devoluta e, nel motivare, richiami anche profili ulteriori o logicamente conseguenti che restano però estranei al decisum; il richiamo alla responsabilità dei soci è stato considerato obiter dictum.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale evocata per censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, qui con riferimento all’art. 2495 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale evocata per dedurre nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per rilevare la tardività della memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. n. 600/73

    Sono richiamati dalla giurisprudenza citata dalla Corte per l’eventuale notificazione ai soci di apposito avviso di accertamento volto a far valere la loro responsabilità per i debiti tributari della società estinta.

Massime di principio

  • Per le società cancellate dal registro delle imprese dopo l’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, gli atti di accertamento tributario notificati entro il quinquennio successivo alla cancellazione sono validi ed efficaci nonostante l’estinzione della società.
  • Il differimento quinquennale degli effetti estintivi opera ai soli fini tributari e contributivi e non è necessario che la società sia ancora formalmente esistente al momento della notifica dell’atto.
  • La responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta non incide sulla validità dell’avviso di accertamento emesso verso la società; la verifica della percezione di somme in liquidazione rileva, se del caso, nella successiva azione diretta contro i soci.
  • La percezione di attivi in sede di liquidazione integra, quando contestata, una condizione dell’azione relativa all’interesse ad agire del Fisco nella pretesa verso i soci, non un elemento della loro legittimazione passiva nel giudizio sull’accertamento societario.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito applica la norma pertinente al thema decidendum; eventuali richiami alla responsabilità dei soci, se non necessari alla decisione sull’accertamento, restano obiter dicta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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