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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41951/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, da parte del giudice di primo grado, di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti di un contribuente ritenuto percettore di maggior reddito da partecipazione. L'accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili realizzati e non dichiarati da una s.r.l. di cui il contribuente era stato socio unico in un certo arco temporale del 2010. Con l'unico motivo l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 47 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'operatività della presunzione perché il contribuente non era più socio unico alla data di chiusura dell'esercizio 2010, mentre ciò che rileva è la qualità di socio nel periodo in cui gli utili occulti si sono formati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e, trattandosi di utili occulti privi di deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, deve considerarsi operante nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti. La CTR ha quindi errato nel collegare la presunzione non al momento di formazione dell'utile societario occulto, ma alla formale chiusura dell'esercizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto sul momento di conseguimento dell'utile e sulla sua rilevanza fiscale in relazione al periodo in cui il contribuente era socio; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il vizio denunciato in cassazione per censurare l'erronea applicazione delle norme sostanziali e dell'art. 2697 c.c.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale impugnato

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale disposizione rilevante ai fini della qualificazione fiscale degli utili distribuiti ai soci

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la regola di riparto dell'onere probatorio in tema di presunzione di distribuzione degli utili

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
  • Quando gli utili sono occulti e non risultano da una deliberazione formale di approvazione del bilancio, la loro distribuzione ai soci può essere riferita temporalmente al periodo d'imposta in cui tali utili sono stati conseguiti.
  • Ai fini della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, rileva la qualità di socio nel periodo di formazione dell'utile occulto, non la sola qualità di socio alla data di chiusura dell'esercizio.
  • Il giudice di merito non può escludere la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ancorandola alla formale approvazione del bilancio, se l'utile accertato è per definizione extracontabile e quindi non confluisce nel bilancio stesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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