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Sentenza

Sentenza del 18/12/2014 n. 26835 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

R.R. contestava la legittimità della procedura esecutiva e della richiesta di iscrizione di ipoteca su un proprio immobile, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali o delle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Chiedeva quindi, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'accertamento dell'insussistenza del diritto dei convenuti di procedere all'esecuzione forzata. Il Giudice di pace aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia impugnazione di un'iscrizione ipotecaria devoluta al giudice tributario. R.R. ha impugnato tale decisione sostenendo che, trattandosi di crediti non tributari, la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza del Giudice di pace e disposto il rinvio al giudice ordinario competente, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, nelle controversie relative alla richiesta di iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento dell'ipoteca. Poiché nel caso concreto i crediti derivavano da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e non da tributi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non a quello tributario.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili nell'ambito della riscossione coattiva. Ai fini della giurisdizione, tuttavia, è decisiva la natura del credito sottostante e non il solo fatto che l'atto sia un'iscrizione o una richiesta di iscrizione ipotecaria.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    L'inclusione dell'iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario non attribuisce automaticamente a quest'ultimo la giurisdizione quando il credito posto a fondamento dell'atto non ha natura tributaria.

  • D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle opposizioni relative alle sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

  • D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 206

    "Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 [...] la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27."

    La riscossione coattiva delle sanzioni stradali segue le regole previste per le sanzioni amministrative, senza trasformare tali crediti in tributi.

  • L. n. 689 del 1981, art. 27

    "Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette."

    Il rinvio alle modalità di riscossione delle imposte dirette riguarda le procedure di riscossione, ma non modifica la natura non tributaria del credito né determina il passaggio della controversia alla giurisdizione tributaria.

  • Art. 615 c.p.c.

    Consente di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Quando l'opposizione riguarda sanzioni amministrative non tributarie, la cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Cass. SS.UU. n. 8928/2014

    Ha ribadito che le controversie sulle sanzioni per violazioni della circolazione stradale appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché non riguardano l'esercizio di un potere impositivo tributario.

Massime di principio

  • Per determinare la giurisdizione in una controversia relativa a ipoteca, fermo o altra misura cautelare o esecutiva della riscossione, occorre guardare alla natura sostanziale del credito sottostante, non soltanto alla forma o alla denominazione dell'atto impugnato.
  • Se l'ipoteca è fondata su tributi, la controversia rientra normalmente nella giurisdizione tributaria; se è fondata su sanzioni amministrative non tributarie, come quelle per violazioni del codice della strada, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Il fatto che la riscossione avvenga tramite ruolo o secondo procedure utilizzate per le imposte non trasforma automaticamente il credito in tributario.
  • Quando si contesta l'esistenza, la validità o l'esigibilità del diritto di procedere all'esecuzione per mancanza di una valida notifica o di un titolo legittimante, la domanda può configurare un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., anziché un'impugnazione tributaria dell'atto di iscrizione ipotecaria.
  • La qualificazione della domanda deve dipendere dal suo contenuto effettivo e dal petitum sostanziale, non dalla sola circostanza che l'opposizione sia stata proposta dopo una comunicazione di iscrizione ipotecaria.

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