Sentenza del 05/01/2015 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione -Cartella di pagamento - Notifica - Iscrizione a ruolo - Termini di riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività della riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità. Il contribuente contestava, in sostanza, la validità della riscossione per il decorso dei termini, sostenendo che anche la notifica della cartella dovesse avvenire entro il termine previsto per la formazione del ruolo. La decisione chiarisce invece che il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica riguarda la formazione e la esecutività del ruolo, non la successiva notifica della cartella.
La decisione
La riscossione coattiva è tempestiva se il ruolo è stato formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica. La notifica della cartella di pagamento resta invece soggetta all'ordinario termine di prescrizione. Pertanto, la mera notifica della cartella oltre il termine biennale non determina automaticamente la decadenza, purché il ruolo sia stato tempestivamente formato e reso esecutivo.
Norme richiamate
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Disciplina la riscossione coattiva e rileva ai fini dell'individuazione delle modalità e dei termini applicabili alla formazione e all'esecutività del ruolo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9
Prevede che la riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità avvenga secondo le disposizioni applicabili alla riscossione mediante ruolo; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento o rettifica.
Massime di principio
- Quando la legge distingue tra formazione del ruolo e notifica della cartella, il termine decadenziale può riguardare soltanto la prima attività; la notifica della cartella può essere soggetta a un diverso termine, normalmente prescrizionale.
- Per verificare la tempestività della riscossione occorre controllare la data di notifica dell'avviso, la data di formazione del ruolo e la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, non soltanto la data di notifica della cartella.
- La cartella notificata oltre il termine previsto per la formazione del ruolo non è automaticamente illegittima: occorre accertare se il ruolo fosse già stato tempestivamente formato e reso esecutivo.
- La prescrizione della pretesa e la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione sono termini distinti e non devono essere confusi.
- In una controversia analoga, il contribuente deve contestare specificamente il mancato rispetto del termine per la formazione o l'esecutività del ruolo e verificare, separatamente, l'eventuale decorso del termine prescrizionale applicabile alla notifica della cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 gen 2015Sentenza del 05/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 5 gen 2015Sentenza del 05/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 5 gen 2015Sentenza del 05/01/2015 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →