Sentenza del 02/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Mantova
PROCESSO TRIBUTARIO - Contestazione prescrizione - Vizio proprio ruolo - Impugnazione cartella esattoriale - Carenza legittimazione passiva - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la prescrizione delle pretese tributarie, ma ha rivolto le proprie contestazioni esclusivamente contro il Concessionario della Riscossione, anziché contro gli enti impositori titolari dei crediti, ossia l'ente competente per il diritto camerale e l'ente competente per le tasse automobilistiche. La prescrizione riguarda infatti il diritto sostanziale dell'ente impositore e non costituisce, in quanto tale, un vizio proprio della cartella o dell'attività del concessionario.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque non esaminabile nei confronti del solo Concessionario della Riscossione, per carenza di legittimazione passiva. La cartella può essere impugnata contro il concessionario esclusivamente per vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione; le eccezioni relative all'esistenza, alla prescrizione o alla decadenza del credito devono invece essere rivolte contro l'ente impositore. Di conseguenza, la pretesa del contribuente non ha trovato accoglimento nei confronti del resistente correttamente individuato.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella esattoriale, occorre distinguere tra vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione e contestazioni relative al credito tributario sottostante.
- La prescrizione del tributo, così come l'inesistenza, l'erroneità o la decadenza della pretesa, deve essere contestata nei confronti dell'ente impositore titolare del credito.
- Il Concessionario della Riscossione è normalmente legittimato passivamente solo per contestazioni riguardanti la formazione, la notifica o il contenuto formale della cartella e gli atti della procedura esecutiva.
- Se il ricorso è diretto esclusivamente contro il concessionario ma contiene contestazioni riferite al merito del tributo, può essere dichiarato inammissibile o respinto per carenza di legittimazione passiva.
- Per evitare questo esito, il contribuente deve individuare e chiamare in giudizio tutti gli enti impositori interessati, oltre al concessionario quando siano contestati anche vizi propri della cartella.
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