Cassazione Civile, Ordinanza n. 25339/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il decreto di accompagnamento alla frontiera di uno straniero, adottando tuttavia una motivazione meramente stereotipata e priva di riferimento al decreto di espulsione presupposto e alle ragioni concrete della misura esecutiva. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) nullità per mancanza assoluta di motivazione del decreto di convalida; (2) omessa considerazione della mancata notificazione della revoca del kit per il permesso di soggiorno per emersione, indicata come presupposto del decreto di espulsione; (3) mancata verifica del nulla osta dell'autorità giudiziaria prima dell'espulsione; (4) omesso esame della dedotta domanda di protezione internazionale; (5) violazione di norme internazionali e dell'Unione europea in tema di asilo, che renderebbero improcedibile la convalida; (6) violazione della normativa nazionale sulla protezione umanitaria e speciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera deve essere sorretta da una motivazione, sia pure sommaria, che dia conto del controllo del giudice sul decreto di espulsione presupposto e sulle ragioni dell'accompagnamento coattivo. Nel caso concreto il provvedimento impugnato conteneva una formula prestampata e generica, priva di ogni riferimento intelligibile ai presupposti specifici della misura, con conseguente nullità per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento del giudice di pace, osservando che il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta era già decorso. Quanto alle spese, non ne ha effettuato la regolazione, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie contro amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare la totale assenza di motivazione del decreto di convalida.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte lo applica per affermare la nullità del provvedimento giurisdizionale privo di motivazione intelligibile.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
La convalida dell'accompagnamento alla frontiera deve avvenire con decreto motivato; la motivazione può essere sommaria ma deve consentire il controllo sul presupposto espulsivo e sulle ragioni della misura esecutiva.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata notificazione della revoca del kit e al presupposto espulsivo.
art. 103, comma 11, d.lgs. 34/2020
Citate nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'emersione e agli effetti della revoca del kit.
art. 17, d.lgs. 34/2020
Citate nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'emersione e agli effetti della revoca del kit.
Invocato nel terzo motivo per la dedotta mancanza di adeguata verifica e motivazione del provvedimento.
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
Usato per disporre la cassazione senza rinvio, in ragione del decorso del termine perentorio entro il quale la proroga poteva essere disposta.
D.P.R. 115/2002, artt. 82, 83 e 133
Richiamati per affermare che, nel patrocinio a spese dello Stato contro un'amministrazione statale soccombente, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore va chiesta al giudice del procedimento e non si procede alla condanna alle spese in favore dello Stato.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il giudice deve rendere una motivazione, anche sintetica, ma idonea a mostrare di avere controllato sia l'esistenza e l'efficacia del provvedimento di espulsione presupposto sia le ragioni concrete che giustificano l'accompagnamento coattivo.
- Una motivazione meramente prestampata o di stile, priva di riferimenti al caso concreto e ai presupposti specifici della misura, integra nullità del provvedimento per mancanza di motivazione intelligibile.
- Quando il vizio accolto assorbe gli ulteriori motivi, questi non vengono esaminati nel merito.
- Se, all'esito dell'accoglimento del ricorso, il termine perentorio per adottare la proroga è già spirato, la Cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., senza necessità di ulteriore giudizio di merito.
- Nel giudizio promosso da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro una pubblica amministrazione statale, la disciplina delle spese segue le regole speciali del D.P.R. n. 115 del 2002, senza applicazione della condanna alle spese in favore dello Stato come se la parte soccombente fosse un soggetto diverso dall'amministrazione statale.
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