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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16931/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha impugnato un avviso bonario con cui l'INPS gli richiedeva contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione della disciplina sulla Gestione separata e sulla cassa forense, sostenendo di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione separata perché il contributo integrativo versato alla Cassa Forense sarebbe stato sufficiente a esonerarlo; 2) violazione delle regole sulla prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del pagamento dei contributi; 3) erronea applicazione del regime sanzionatorio, perché le sanzioni sarebbero state commisurate come evasione contributiva anziché, al più, come omissione. Il ricorso è stato resistito dall'INPS con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate le doglianze sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e sulla prescrizione. Ha invece accolto il terzo motivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa Forense, per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari, dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla era dovuto per sanzioni civili per l'anno in contestazione. Le spese dell'intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25-26, L. n. 335/1995

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera in funzione della universalizzazione della copertura assicurativa; l'unico versamento contributivo idoneo a escluderlo è quello che dà luogo a una prestazione previdenziale in capo al lavoratore autonomo.

  • art. 6, d.m. n. 281/1996

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunto sull'esonero dall'iscrizione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con L. n. 111/2011

    La disposizione interpretativa è stata ritenuta legittima quanto al precetto sostanziale, ma è stata colpita da illegittimità costituzionale in parte qua per il profilo sanzionatorio relativo agli avvocati del libero foro per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi dovuti alla Gestione separata il dies a quo coincide con la scadenza del pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato per la disciplina dei termini di versamento e per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010

    Ha differito il termine di pagamento dei contributi relativi al 2009 per i soggetti interessati dagli studi di settore; tale differimento incide sul momento iniziale della prescrizione.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Norma di delega alla base della natura regolamentare del d.P.C.M. che ha differito i termini di pagamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente, ma la questione nuova non è stata esaminabile in cassazione.

  • art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576

    Richiamato dalla pronuncia della Corte costituzionale come parametro delle soglie di reddito o volume d'affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa Forense.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all'albo che svolgano attività libero-professionale non abituale e non siano iscritti alla Cassa Forense perché non raggiungono le soglie di reddito o volume d'affari, se non coperti da altra posizione previdenziale che generi una prestazione, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il termine decorre dalla scadenza del pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; eventuali differimenti normativi del termine di versamento incidono sul dies a quo.
  • In presenza di una pronuncia della Corte costituzionale che dichiari l'illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma che disciplina le sanzioni civili, il giudice di legittimità può decidere nel merito e dichiarare non dovute le sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione censurata, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le questioni di fatto non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, neppure mediante memoria ex art. 378 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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