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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18269/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnavano la sentenza di condanna per il reato edilizio e paesaggistico: D'Andria contestava la mancata prova della sua qualità di committente (sosteneva di essere solo utilizzatore), l'esclusione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.) e la legittimita' di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, invocando l'art. 34 co.2 del d.P.R. 380/2001 per evitare demolizioni che pregiudichino opere legittime sottostanti; Fanizza deduceva di essere solo usufruttuaria e non proprietaria quindi priva di responsabilita' personale, chiedeva l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' e contestava la quantificazione della pena e la subordinazione della sospensione condizionale a un ordine di demolizione che ella non potrebbe eseguire essendo priva di titolarita' sull'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso di Andrea Salvatore D'Andria, confermando la sua condanna e mantenendo l'ordine di demolizione e rimessione in pristino a suo carico; il ricorso di Maria Lucia Fanizza e' stato invece parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto illegittima, rispetto alla sua posizione, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento (demolizione) in quanto la Fanizza non ha la disponibilita' giuridica dell'immobile; inoltre, intervenuta la prescrizione dei reati a suo carico (termine quinquennale decorso al 12/10/2022), la sentenza e' stata annullata senza rinvio nei suoi confronti e l'ordine di demolizione e rimessione in pristino e' revocato per la Fanizza ma resta per il coimputato D'Andria. Al ricorrente D'Andria e' stata altresi' addebitata la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44

    art. 44, comma 1, lett. b) e c)

    Norma che sanziona gli abusi edilizi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per l'opera realizzata in totale assenza di permesso e autorizzazione paesaggistica, valutandone la consistenza oggettiva ai fini dell'esclusione della tenuita'.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181

    Violazione in materia di beni paesaggistici: la Corte ha considerato rilevante la tutela del paesaggio nella valutazione della gravita' dell'illecito.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 29

    Elenca soggetti potenzialmente responsabili (titolare permesso, committente, costruttore, direttore lavori); la Corte ha chiarito che la qualifica formale non e' esclusiva, potendo la responsabilita' penale sorgere anche per altri soggetti ove sussista un quid pluris probatorio.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 34

    Prevede la 'fiscalizzazione' (sanzione in luogo della demolizione) quando la demolizione pregiudicherebbe opere legittime; la Corte ha precisato che la norma si applica soltanto nei casi di difformita' parziale rispetto a un titolo edilizio, non a opere realizzate in totale assenza di permesso.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31

    Disciplina la legittimazione ad eseguire l'ordine di demolizione; la giurisprudenza richiamata dalla Corte stabilisce che solo chi ha la disponibilita' giuridica del bene puo' essere condizionato con obblighi esecutivi della demolizione ai fini della sospensione condizionale.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perche' l'intervento abusivo era di oggettiva consistenza e perche' sono stati violati beni giuridici distinti (territorio e paesaggio).

  • Codice penale, art. 132 e 133

    Regolano la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sulla quantificazione, salvo la parte relativa alla subordinazione della sospensione per chi non ha disponibilita' sull'opera.

  • Codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato; applicato per imputare la responsabilita' a piu' soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle opere.

  • Codice penale, art. 165

    Riferimento procedurale alla sospensione condizionale; la Corte ha esaminato i presupposti e la condizionabilita' al rispetto di obblighi esecutivi ragionevolmente esigibili dal condannato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha liquidato le spese e ordinato il versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorso inammissibile di D'Andria.

Massime di principio

  • La qualifica formale (proprietario, usufruttuario, utilizzatore) non esclude la responsabilita' penale: per l'usufruttuario o per altri soggetti serve un "quid pluris" probatorio (consapevolezza, disponibilita', partecipazione attiva) per essere ritenuti compartecipi.
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) richiede una valutazione oggettiva della gravita' materiale dell'intervento: opere di certa consistenza o la violazione simultanea di norme a tutela di beni diversi (es. territorio e paesaggio) ostano all'applicazione dell'istituto.
  • La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'ordine di demolizione o alla rimessione in pristino, ma solo se l'adempimento e' esigibile dal condannato: il giudice non deve imporre obblighi realizzativi a chi non ha la disponibilita' giuridica del bene.
  • L'art. 34 co.2 d.P.R. 380/2001 (sanzione in luogo della demolizione) e' applicabile principalmente ai casi di difformita' parziale rispetto a un titolo edilizio, non alle opere realizzate in totale assenza di permesso.
  • In sede di legittimita' i giudizi di merito sulla consistenza dell'opera, sulla gravita' del reato e sulla quantificazione della pena sono difficilmente sindacabili se logicamente motivate; le censure devono affrontare specificamente le ragioni poste dal giudice di merito.
  • Occorre monitorare i termini di prescrizione: una decisione di cassazione puo' annullare senza rinvio per intervenuta prescrizione se il termine estintivo e' decorso rispetto alla posizione del singolo imputato.

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