Cassazione Civile, Ordinanza n. 06229/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore già dipendente regionale e poi ritenuto transitato alle dipendenze di un'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali chiedeva il pagamento, per il periodo febbraio 2015-giugno 2020, di somme a titolo di remunerazione del tempo impiegato nel tragitto casa-lavoro-casa, invocando il CCNL di categoria e il contratto integrativo regionale. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo pacifico il trasferimento del dipendente all'agenzia e applicabile la contrattazione collettiva privatistica prevista dalla disciplina speciale regionale. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza e violazione del principio iura novit curia per avere la corte territoriale ritenuto nuova la questione dell'assenza di un formale provvedimento di trasferimento; 2) violazione della legge regionale pugliese e dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non vi fosse stato trasferimento ma solo avvalimento e che l'opzione del lavoratore fosse invalida perché sottoscritta dal solo procuratore; 3) violazione delle norme costituzionali e del d.lgs. 165/2001, assumendo che essendo l'agenzia un ente pubblico non economico il rapporto fosse di pubblico impiego soggetto alla sola disciplina pubblicistica; 4) conseguente violazione delle regole sulla contrattazione collettiva pubblica, poiché l'indennità era prevista da un livello contrattuale privatistico e non applicabile al pubblico impiego; 5) violazione delle norme di contenimento della spesa pubblica e dell'art. 6 d.lgs. 78/2010, assumendo l'inefficacia della clausola contrattuale sul rimborso chilometrico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte d'appello aveva già esaminato il tema del transito del lavoratore alle dipendenze dell'agenzia, valorizzando l'inclusione del suo nominativo nell'elenco del personale da trasferire, la mancanza di contestazioni tempestive dell'agenzia e soprattutto la formale opzione del dipendente per l'inquadramento nel CCNL di settore. Ha inoltre ritenuto inammissibile, perché nuova e non dedotta in precedenza, la prospettazione dell'assenza di trasferimento e della diversa qualificazione del rapporto come semplice avvalimento. I motivi terzo e quarto sono stati respinti perché, secondo la giurisprudenza richiamata, per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari dipendenti di pubbliche amministrazioni può trovare applicazione la contrattazione collettiva di diritto privato, nei limiti e per gli aspetti espressamente previsti dalla disciplina speciale, soprattutto per il trattamento giuridico-economico; la Corte ha ribadito che tale applicazione non esclude la natura pubblica del rapporto, ma consente di regolare con il CCNL di settore qualifiche, mansioni e trattamento economico. Il quinto motivo è stato reputato infondato anche perché la disposizione invocata opera, per le regioni, come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come divieto diretto e immediatamente impeditivo dell'applicazione della clausola contrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e sono state dichiarate le condizioni per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 437 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso la violazione.
Invocato per sostenere l'inammissibilità in appello di questioni nuove; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla novità della questione prospettata.
comma 2, lett. a); comma 3; comma 5; comma 2-quinquies
Norma cardine della disciplina regionale dell'ARIF: individua il personale da trasferire, prevede l'opzione per l'inquadramento nel CCNL di settore e, nelle versioni successive, conferma l'applicazione del CCNL privatistico al personale forestale/agricolo dell'agenzia.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza dei presupposti del trasferimento; non accolto dalla Corte alla luce della disciplina speciale regionale e degli accertamenti di fatto.
artt. 1, 2, 3, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001
Richiamati per contestare l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica al rapporto di lavoro con ente pubblico; la Corte ha affermato la compatibilità della disciplina speciale con il pubblico impiego contrattualizzato.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
Invocato per sostenere la riserva statale in materia di ordinamento civile; la Corte ha ribadito che la disciplina speciale del settore forestale consente il ricorso al CCNL di diritto privato nei limiti previsti dalla legge.
art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7/12/2010
La Corte lo considera applicabile al rapporto per effetto della disciplina speciale regionale, anche quanto alle componenti economiche richiamate dalla domanda.
art. 23 CIRL Puglia del 5/10/2009
Richiamato dal lavoratore a fondamento del diritto al compenso per il tragitto casa-lavoro-casa; la Corte conferma l'applicazione della disciplina collettiva di settore.
art. 23 CIRL Puglia del 10/6/2014
Richiamato dalla ricorrente nella censura di violazione del contratto collettivo; il motivo è stato respinto.
art. 6 d.lgs. 78/2010
Invocato per negare efficacia alla clausola contrattuale sul rimborso chilometrico; la Corte osserva che per le regioni la norma opera come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come divieto diretto.
Citato nel motivo di ricorso sul contenimento della spesa, senza trovare accoglimento.
art. 14 preleggi
Richiamato nel quinto motivo per sostenere un limite di applicazione temporale/ordinamentale della disciplina; la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la legge speciale di settore prevede l'applicazione del contratto collettivo privatistico agli operai addetti a lavori idraulico-forestali o analoghi presso amministrazioni pubbliche, tale contrattazione può disciplinare anche il trattamento economico senza trasformare il rapporto in lavoro privato puro né escludere la natura pubblica del datore.
- La contestazione per la prima volta in appello di un fatto costitutivo già esaminato in primo grado è inammissibile se implica accertamenti in fatto e non risulta dedotta tempestivamente nel contraddittorio precedente.
- In presenza di una disciplina regionale che individua il personale da trasferire e prevede un'opzione di inquadramento nel CCNL di categoria, l'opzione formalmente esercitata dal lavoratore e la mancata contestazione tempestiva del trasferimento sono elementi idonei a confermare il passaggio alle dipendenze dell'ente.
- L'eventuale qualificazione dell'ente come pubblica amministrazione non esclude, per i settori speciali espressamente regolati dalla legge, l'applicazione di clausole della contrattazione collettiva di diritto privato relative a qualifiche, mansioni e trattamento economico.
- Le norme statali di contenimento della spesa pubblica invocate contro specifiche voci retributive delle amministrazioni regionali non operano necessariamente come divieti diretti e immediati; occorre verificarne la portata di principio e la concreta riferibilità alla clausola collettiva dedotta.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze documentali senza confrontarsi con la ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal giudice di merito e senza indicare la previa deduzione delle questioni nuove.
- rami
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