Cassazione Civile, Ordinanza n. 19540/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento di emolumenti retributivi e di risarcimento danni proposta da un lavoratore, agendo la moglie come procuratrice generale, nei confronti del titolare di aziende agricole e di altri soggetti riferiti al medesimo compendio imprenditoriale, nonché di una società poi fallita. La domanda era stata respinta nei gradi di merito perché non ritenuta provata, in modo sufficiente, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1998-2005 e la corrispondenza tra mansioni, orari e periodi di lavoro indicati dalla parte attrice e quelli risultanti dalle buste paga. Proposto ricorso per revocazione della sentenza d’appello, la Corte territoriale lo aveva respinto, osservando che il fatto dedotto come decisivo era in realtà sempre stato controverso e che su di esso la sentenza revocanda si era già pronunciata. In cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente affermato la contestazione della circostanza relativa alla collaborazione lavorativa dal 1998; 2) violazione dell’art. 31-bis in relazione all’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anche nei confronti della curatela fallimentare, deducendo di avere aderito all’eccezione di improcedibilità verso il fallimento; 3) con riferimento alla sentenza di merito, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2702 e 2697 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c., contestando la valutazione probatoria compiuta dalla Corte d’appello e il mancato riconoscimento del rapporto subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo contro il rigetto della revocazione perché la decisione impugnata si fondava anche su una ratio autonoma e non adeguatamente censurata, cioè la circostanza che il fatto allegato fosse comunque rimasto oggetto di controversia e quindi non integrasse il presupposto del rimedio revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha respinto il secondo motivo sulle spese, osservando che la condanna era stata regolata secondo la soccombenza e che la violazione di legge in materia di spese ricorre solo se esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha dichiarato inammissibili anche le censure contro la sentenza di merito, perché miravano soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove, operazione estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, mentre i vizi relativi agli artt. 115 e 116 c.p.c. attengono all’apprezzamento di merito e non possono essere prospettati come pura violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di violazione delle regole sul libero convincimento non è ammissibile quando mira solo a contestare la valutazione di merito delle prove.
Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito e non consente in cassazione un riesame del materiale probatorio come violazione di legge.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione non può essere accolta quando il fatto dedotto come decisivo sia rimasto controverso o la sentenza revocanda si sia già pronunciata su di esso.
Le spese seguono la soccombenza; la violazione di legge sussiste solo se le spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 31-bis
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma non ritenuto idoneo a scalfire la regolazione operata in base alla soccombenza.
Richiamato dalla ricorrente nella contestazione della valutazione delle risultanze documentali, senza che ciò fosse ritenuto idoneo a fondare un vizio di legittimità.
La sua violazione è censurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato insieme alle doglianze sulla prova presuntiva, ma le censure sono state considerate in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.
Norma evocata per sostenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma la Corte non ha ravvisato un vizio di legittimità nella valutazione negativa compiuta in merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
È indicato come fonte della riformulazione del vizio motivazionale rilevante ai fini del ricorso per cassazione.
Conversione del d.l. n. 83 del 2012 richiamata nel quadro della nuova disciplina del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a fondamento della decisione.
- La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. presuppone l’errore di fatto su un fatto decisivo che non sia stato oggetto di controversia; se il fatto era contestato o la sentenza lo ha già esaminato, il rimedio non è esperibile.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
- Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle risultanze istruttorie; il loro eventuale vizio va ricondotto, nei limiti consentiti, al paradigma del vizio motivazionale.
- La regolazione delle spese processuali è censurabile per violazione di legge solo se le spese vengono poste, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa; in caso di soccombenza la statuizione è in linea di principio corretta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19424/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19426/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19427/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19429/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19431/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19433/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →