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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09547/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente universitaria, equiparata al personale ospedaliero per effetto di un precedente giudicato amministrativo, che chiedeva il riconoscimento dell'indennità di perequazione ex art. 31 DPR n. 761/1979 e, in particolare, di una voce retributiva collegata alla dirigenza sanitaria: dapprima la "retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile" per il periodo 2001-2003 e poi la "retribuzione di posizione minima unificata" per il periodo 2004-2009. La Corte d'appello aveva accolto solo la pretesa relativa all'equiparazione indennitaria e rigettato la domanda sulla voce retributiva dirigenziale, ritenendo che tale emolumento spettasse solo in presenza di effettivo incarico dirigenziale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) inammissibilità dell'appello incidentale tardivo dell'Università per violazione degli artt. 332 e 334 c.p.c.; (2) ulteriore censura sull'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, sostenendo che la solidarietà passiva derivasse da titoli diversi e che non ricorressero i presupposti elaborati dalla giurisprudenza; (3) violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 31 DPR n. 761/1979, assumendo che il CCNL 2002-2005 avesse introdotto la retribuzione di posizione minima unificata quale componente del trattamento fondamentale, erogabile anche senza incarico; (4) ulteriore violazione della medesima disciplina, contestando il rilievo attribuito dalla Corte d'appello al possesso della qualifica dirigenziale; (5) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS., ritenuta limitata ai dirigenti di ruolo; (6) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe sostenuto sia che la voce fosse legata all'incarico sia che fosse legata alla qualifica; (7) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, in caso di accoglimento dell'appello, non dovesse esservi compensazione. La Corte di cassazione ha dichiarato tardivo il controricorso dell'Azienda Ospedaliera, ha ritenuto infondati i motivi sull'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, richiamando il principio dell'interesse all'impugnazione e l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale quando l'appello principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza; ha poi respinto i motivi di merito, affermando che l'indennità perequativa ex art. 31 DPR n. 761/1979 non comprende automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità e che, nel caso concreto, la clausola ARAN/OO.SS. non era decisiva perché riferita ai dirigenti sanitari del SSN e non al dipendente universitario solo strutturato nel servizio sanitario nazionale. La censura sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente; il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese tra le parti relativamente alla posizione dell'Università e senza statuizione sulle spese verso l'Azienda Ospedaliera per la tardività del suo controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha anche dichiarato tardivo il controricorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, con conseguente mancata regolazione delle spese nei suoi confronti. Le spese sono state compensate tra ricorrente e Università degli Studi di Messina, in ragione del fatto che la giurisprudenza di riferimento non era ancora consolidata all'epoca del ricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 31 DPR n. 761/1979

    L'indennità di perequazione va determinata senza includere automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità; tale voce può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento dell'incarico dirigenziale, salvo specifiche diverse previsioni riferibili ai dirigenti sanitari del SSN.

  • art. 332 c.p.c.

    Invocato per contestare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo; la Corte ha però riaffermato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale quando l'appello principale metta in discussione l'assetto di interessi della sentenza.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 332 c.p.c. per censurare l'appello incidentale tardivo; la Corte ha applicato il principio dell'interesse all'impugnazione e ha ritenuto ammissibile il gravame incidentale tardivo nel caso concreto.

  • art. 325 c.p.c.

    Indicato come termine oltre il quale era stato proposto l'appello incidentale; la Corte ha ritenuto comunque applicabile la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva nei limiti dell'interesse all'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione richiamata per le censure di violazione di legge sui profili processuali e sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione della clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS.; la Corte ha ritenuto corretta la lettura adottata dal giudice di merito alla luce del testo e del contesto applicativo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 64 d.lgs. 165/2001

    Richiamato come base della clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS. considerata nel giudizio, ma ritenuta non dirimente per la fattispecie concreta.

  • art. 33 CCNL dirigenza area III 2002-2005

    La clausola è stata letta nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata appartiene al trattamento fondamentale dei dirigenti sanitari del SSN con specifici limiti applicativi; non è stata ritenuta estensibile automaticamente al dipendente universitario equiparato.

  • art. 40 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza area III

    Richiamato dalla ricorrente nella ricostruzione del quadro contrattuale; non ha inciso sull'esito perché la Corte ha valorizzato la disciplina successiva e la diversa posizione soggettiva della ricorrente.

  • art. 44 CCNL dirigenza area III 2002-2005

    Richiamato nel quadro delle norme collettive invocate; la Corte ha escluso che da tali disposizioni derivasse il diritto della ricorrente alla voce retributiva domandata.

  • art. 3 CCNL dirigenza area III 2006

    Richiamato dalla ricorrente nella sequenza negoziale; non è stato ritenuto idoneo a mutare la soluzione adottata.

  • art. 3 CCNL 6 maggio 2010 dirigenza area III

    Citato dalla ricorrente come parte dell'evoluzione della disciplina collettiva; la Corte non vi ha ravvisato un fondamento per l'accoglimento della domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per ottenere una diversa regolazione delle spese; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dall'accoglimento di censure sostanziali respinte.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio motivazionale; la Corte ha escluso il vizio poiché la sentenza d'appello esponeva un percorso logico-giuridico comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro del sindacato sulla motivazione; la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del principio dell'interesse all'impugnazione, quale fondamento della legittimazione del coobbligato a proporre appello incidentale tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'appello incidentale tardivo del coobbligato solidale è ammissibile quando l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, poiché l'interesse a impugnare sorge dalla necessità di evitare esiti difformi sul medesimo rapporto e di preservare la corretta regolazione dei rapporti di regresso.
  • L'indennità di perequazione prevista per l'equiparazione tra personale universitario e personale ospedaliero non comporta automaticamente l'attribuzione di tutte le voci retributive proprie della dirigenza sanitaria, in particolare della retribuzione di posizione, se questa è strutturalmente collegata allo svolgimento dell'incarico e alla correlata responsabilità.
  • Una clausola di interpretazione autentica del contratto collettivo non può essere applicata oltre il suo effettivo ambito soggettivo e funzionale: occorre verificare se si riferisca ai dirigenti del SSN o anche a soggetti solo equiparati per effetto dell'art. 31 DPR n. 761/1979.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di coerenza e intelligibilità; non è sufficiente la mera dissociazione tra più passaggi argomentativi se dal testo emerge comunque il percorso logico seguito dal giudice.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando si fonda esclusivamente sull'ipotetico accoglimento di altri motivi di ricorso che siano stati, invece, respinti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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