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Ordinanza

Ordinanza n. 1705/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Napoli Cat. A12/2026/Imm/1^Sez/Dinieghi/351 del 18/05/2026, notificato via PEC in data 28/05/2026, recante il rigetto per manifesta infondatezza dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, con contestuale ordine di espulsione con accompagnamento coattivo ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202603524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale ordine di espulsione e accompagnamento coattivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli che ha rigettato per manifesta infondatezza l'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo strumentale la procedura in ragione della trasmissione tardiva della comunicazione UniLav da parte del datore di lavoro, avvenuta circa sette mesi dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento aveva inoltre disposto l'espulsione con accompagnamento coattivo. In sede cautelare sono stati dedotti, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché non risultava provata l'effettiva notificazione del preavviso di rigetto presso il domicilio eletto dal ricorrente nello studio del difensore; il difetto di istruttoria e di motivazione per l'omessa valutazione delle sopravvenienze lavorative, consistenti nello svolgimento di un'attività lavorativa dal 24 luglio 2025 al 29 settembre 2025 e nell'instaurazione, dal 26 febbraio 2026, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time; nonché l'erronea mancata applicazione dell'art. 42 d.l. n. 73/2022. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che i ritardi nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e nella trasmissione della UniLav, nonché il successivo licenziamento, non gli erano imputabili, avendo egli tenuto una condotta diligente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato, compreso l'ordine di espulsione con accompagnamento coattivo, fino alla definizione del giudizio di merito. Ha ravvisato sufficienti profili di fumus boni iuris, anzitutto per la possibile violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, non risultando certa la notificazione del preavviso di rigetto al domicilio eletto e potendo il contraddittorio procedimentale assumere rilievo in una materia non integralmente vincolata. Ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria e motivazione per la mancata considerazione dei rapporti di lavoro sopravvenuti, valorizzando la possibile buona fede e la condotta diligente del lavoratore, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'obbligo di valutare gli elementi concretamente maturati nelle more del procedimento e del giudizio. Ha ritenuto concreto, grave e attuale il periculum in mora, considerato il rischio di imminente esecuzione dell'espulsione, la perdita della posizione sul territorio, l'interruzione del rapporto di lavoro in essere e il pregiudizio personale e lavorativo derivante dall'allontanamento. La decisione è stata adottata senza definire il merito, rinviato all'udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della natura sommaria della decisione, del contrasto giurisprudenziale e della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

    Il preavviso di rigetto costituisce garanzia partecipativa; la sua omessa o non provata notificazione può risultare invalidante quando l'apporto dell'interessato sia potenzialmente idoneo a incidere sull'esito e non possono essere imputati al richiedente ritardi dell'amministrazione.

  • art. 42 d.l. n. 73/2022

    La sua applicabilità al procedimento di rilascio del titolo di soggiorno è stata contestata e costituisce uno dei profili da approfondire nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce la base normativa dell'ordine di espulsione con accompagnamento coattivo, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la mancata o non provata notificazione del preavviso di rigetto al domicilio eletto dall'interessato può integrare una violazione invalidante delle garanzie partecipative quando il procedimento non sia integralmente vincolato e l'apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sull'esito.
  • Nel valutare la legittimità di un diniego in materia di immigrazione, l'amministrazione deve considerare, con adeguata istruttoria e motivazione, gli elementi lavorativi sopravvenuti intervenuti tra la presentazione dell'istanza, l'esame amministrativo e il giudizio, incluse nuove assunzioni documentate.
  • I ritardi o le inadempienze imputabili all'amministrazione nella convocazione o nella gestione della procedura non possono essere posti a fondamento del rigetto della domanda ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.
  • La valutazione della buona fede e della condotta diligente del lavoratore straniero, unitamente all'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro successivi, rileva ai fini del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell'adozione del diniego e delle conseguenti misure espulsive.
  • L'ordine di espulsione con accompagnamento coattivo determina, in presenza di un rischio concreto di imminente esecuzione e di interruzione del rapporto lavorativo e della vita personale consolidata sul territorio, un periculum in mora grave e irreparabile idoneo a sostenere la sospensione cautelare del diniego del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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