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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Torino del -OMISSIS- di DIFFIDA e chiusura del procedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei suelencati ospiti che ha disposto la chiusura del procedimento di revoca prot. Num. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la sospensione del pocket money per un periodo di 30 gg per i genitori e la verifica della scrupolosa adesione al regolamento di accoglienza da effettuarsi ad un mese dalla notifica del provvedimento ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ordinando alla P.A. di restituire il pocket money indebitamente trattenuto, con i relativi interessi, e di cancellare la diffida elevata a carico dei ricorrenti e del loro nucleo famigliare.

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di diffida, chiusura del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, sospensione del pocket money per 30 giorni e verifica dell'adesione al regolamento di accoglienza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la restituzione del pocket money trattenuto, con interessi, e la cancellazione della diffida. Dal testo emerge che il provvedimento era fondato sull'allontanamento volontario dei ricorrenti e del loro nucleo familiare dalla struttura di accoglienza, in relazione a una condotta ritenuta grave e rilevante ai fini del rispetto del principio di proporzionalità. I ricorrenti hanno inoltre dedotto rischi per l'incolumità della famiglia in caso di rientro nella struttura, in ragione del coinvolgimento di un altro nucleo familiare in una rissa.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato in relazione al fatto posto a fondamento della misura, ossia l'allontanamento volontario dalla struttura, e alla gravità della condotta, anche rispetto al principio di proporzionalità. Ha inoltre escluso la fondatezza delle argomentazioni relative al rischio per l'incolumità familiare, poiché l'altro nucleo familiare coinvolto nella rissa era stato trasferito in un'altra struttura di accoglienza. Quanto al periculum, ha rilevato che la sospensione del pocket money, prevista per 30 giorni, aveva già perso efficacia, sicché non sussisteva un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e i terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di una misura amministrativa richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
  • In sede cautelare, è sufficiente a escludere il fumus la valutazione secondo cui il provvedimento risulta adeguatamente motivato sui fatti posti a fondamento della misura e sulla gravità della condotta, anche in rapporto al principio di proporzionalità.
  • Il rischio allegato dal destinatario di una misura di accoglienza deve essere valutato alla luce delle concrete circostanze attuali; tale rischio può essere escluso quando il soggetto o il nucleo familiare ritenuto fonte della situazione di pericolo sia stato trasferito in altra struttura.
  • Non sussiste il periculum in mora quando, nelle more del giudizio, la misura contestata, avente durata temporanea, abbia già perso efficacia e non residui un pregiudizio irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

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