Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora definito il giudizio. Rilevata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione rilevante ai fini della decisione — la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. — ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riservando la decisione finale.
Atto impugnato: provvedimento di rinnovo della patente di guida per soli due anni, con validità fino al 22 dicembre 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto dell'esito positivo dell'accertamento della Commissione Medica Locale di Treviso sul possesso dei requisiti fisici e psichici alla guida, ha confermato la validità della patente per il solo periodo di due anni, fino al 22 dicembre 2024. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento impugnato ha cessato i propri effetti e il ricorrente non ha impugnato tempestivamente il successivo provvedimento di rinnovo per ulteriori due anni, adottato dopo la visita medico-legale del 12 dicembre 2024.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso può essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, ipotizzato dal Collegio perché il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti e il successivo rinnovo non è stato tempestivamente impugnato.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- L'esaurimento degli effetti temporali del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, qualora non residui un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento.
- La mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento successivo, sostitutivo o rinnovatorio, può incidere sull'interesse a ottenere la decisione sul provvedimento precedente ormai scaduto, rendendo prospettabile l'improcedibilità del ricorso.
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