Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il Ministero della Difesa ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento di € 860.642,56, o della diversa somma risultante di giustizia, oltre accessori, per le spese sostenute in occasione della riparazione dell'oleodotto e degli interventi di messa in sicurezza eseguiti dopo la rottura della condotta verificatasi il 10 marzo 2008. La pretesa è stata ricondotta alla convenzione del 19 novembre 1980, stipulata tra Ministero e Comune, avente natura di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 e relativo sia al coordinamento degli interventi sul tracciato dell'oleodotto sia ai rapporti economici e alle reciproche responsabilità connesse all'esecuzione delle opere. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile questione di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardi non l'esercizio di poteri autoritativi o l'oggetto pubblico dell'accordo, ma l'accertamento di un diritto di credito e dei rispettivi adempimenti o inadempimenti delle parti nella fase esecutiva della convenzione.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha prospettato che il petitum sostanziale abbia natura meramente patrimoniale e riguardi rapporti di debito e credito, quindi diritti soggettivi, con conseguente possibile spettanza della giurisdizione al giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva amministrativa sugli accordi tra pubbliche amministrazioni opera solo quando la controversia abbia a oggetto immediato l'accordo nella sua dimensione pubblicistica, non quando riguardi vicende meramente patrimoniali o rapporti paritetici. Rilevata la possibile sussistenza delle condizioni per sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione di giurisdizione, riservando ogni decisione.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
La convenzione tra Ministero e Comune è qualificata come accordo tra pubbliche amministrazioni. La riconduzione dell'accordo a tale categoria non determina però, da sola, la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie meramente patrimoniali relative alla sua esecuzione.
art. 133 c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni è limitata alle controversie riconducibili all'oggetto pubblico dell'accordo e all'esercizio di poteri pubblicistici, non estendendosi ai rapporti paritetici di debito e credito.
art. 11, comma 3, c.p.a.
Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
La disposizione consente al giudice amministrativo, ricorrendone i presupposti, di sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione; prima di assumere tale decisione, il TAR ha instaurato il contraddittorio sulla questione mediante assegnazione di un termine per memorie.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La mera stipulazione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 non è sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: occorre che la controversia abbia come oggetto immediato l'accordo nella sua dimensione pubblicistica.
- Quando un accordo tra pubbliche amministrazioni presenta un contenuto composito, la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste solo per le controversie riguardanti l'oggetto pubblico dell'accordo; le contestazioni relative esclusivamente a rapporti paritetici e patrimoniali restano devolute al giudice ordinario.
- Le controversie concernenti l'accertamento degli adempimenti e degli inadempimenti delle parti e il pagamento o il rimborso di spese, ove non siano riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi, hanno natura meramente patrimoniale e rientrano nella giurisdizione ordinaria anche se collegate a un accordo amministrativo.
- La questione di giurisdizione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti mediante assegnazione di un termine per memorie prima dell'eventuale sollevazione del conflitto negativo di giurisdizione.
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