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Ordinanza

Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva e rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia, unitamente agli atti istruttori e all’annotazione nel casellario informatico delle imprese

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Padova il 24 gennaio 2023, avente a oggetto il rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia e la conseguente trasmissione del provvedimento di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Sono stati inoltre impugnati, per quanto conosciuti o conoscibili, gli atti istruttori e informativi delle forze di polizia, la relazione degli organi incaricati delle verifiche, l’informativa relativa alla permanenza degli accertamenti concernenti le situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, una nota prefettizia e la nota di trasmissione dell’ANAC relativa all’annotazione nel casellario informatico delle imprese. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso. Il Ministero dell’Interno si è costituito senza articolare difese.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una relazione dell’Amministrazione sui fatti di causa, tutti gli atti e documenti valutati nel procedimento e i provvedimenti impugnati. Ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare la relazione e la documentazione entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Ha fissato per il prosieguo la trattazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 novembre 2026. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia e conseguente trasmissione provvedimento di informazione antimafia interdittiva

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento di informazione antimafia interdittiva impugnato; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011

    La norma è richiamata in relazione agli accertamenti antimafia oggetto dell’informativa; l’ordinanza non ne chiarisce l’applicazione concreta.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011

    La norma è richiamata in relazione alla permanenza degli accertamenti antimafia; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale disciplina processuale dell’udienza di smaltimento; non viene sviluppata una specifica interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione si costituisce in giudizio senza articolare difese e la documentazione procedimentale non è disponibile o non è stata prodotta, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, ordinando il deposito di una relazione sui fatti, degli atti valutati nel procedimento e dei provvedimenti impugnati.
  • L’ordinanza istruttoria non definisce il merito della controversia e non consente di qualificare come fondate o infondate le censure proposte, quando il giudice rinvia la decisione all’esito dell’acquisizione documentale.
  • Nelle controversie concernenti informative antimafia e relativi atti istruttori, il giudice può richiedere all’Amministrazione la produzione integrale degli elementi valutati nel procedimento per verificare, in sede di decisione sul merito, la legittimità dell’esercizio del potere prefettizio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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