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Ordinanza

Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Torino, prot. n. 681/2026; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino, motivato dalla mancata produzione del certificato di iscrizione al corso di studi frequentato per l'anno accademico 2024/2025. Ha dedotto l'illegittimità del rigetto, producendo in giudizio un certificato dell'Università degli Studi di Torino, rilasciato il 14 maggio 2026, attestante il proficuo avvio del percorso accademico, con il superamento di cinque esami per complessivi 30 CFU. Sebbene in sede amministrativa fosse stata prodotta soltanto la domanda di preiscrizione, il documento universitario dimostrerebbe che la ricorrente non avrebbe potuto iniziare il percorso accademico senza essere iscritta. È stata inoltre dedotta la sussistenza del periculum in mora, poiché il diniego non consente più alla ricorrente di trattenersi sul territorio nazionale, con pregiudizio grave per il diritto allo studio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris, valorizzando il certificato universitario sopravvenuto che attesta l'effettivo e proficuo avvio degli studi e dal quale risulta, in via logica, l'avvenuta iscrizione. Ha ravvisato anche il periculum in mora nel rischio di allontanamento dal territorio nazionale e nel conseguente pregiudizio al diritto allo studio. Ha quindi sospeso interinalmente gli effetti del diniego, imponendo all'Amministrazione di riesaminare la posizione alla luce della documentazione prodotta in giudizio. Ha inoltre disposto l'acquisizione della comunicazione dei motivi ostativi n. 15 del 24 marzo 2025, notificata il 30 aprile 2025, demandandone la produzione all'Amministrazione nel rispetto dei termini documentali previsti dall'art. 55, comma 5, c.p.a. L'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al 14 dicembre 2026; le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il Tribunale, in sede cautelare, può disporre misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

    La norma è stata applicata per valutare la domanda cautelare, disporre la sospensione degli effetti del diniego, ordinare il riesame amministrativo e acquisire la documentazione rilevante.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    fermo il rispetto dei termini di deposito documentale previsti dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm.

    Il termine processuale disciplina il deposito della documentazione richiesta nell'ambito della fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la produzione di una certificazione universitaria attestante l'effettivo e proficuo avvio del percorso accademico può integrare, ai fini del fumus boni iuris, la prova sommaria dell'iscrizione richiesta per il permesso di soggiorno per motivi di studio, anche quando in sede amministrativa era stata prodotta soltanto la domanda di preiscrizione.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego del permesso di soggiorno determina la cessazione dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e compromette gravemente la prosecuzione del percorso di studi dello straniero.
  • In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del diniego non solo in via meramente conservativa, ma anche ai fini del riesame della posizione da parte dell'Amministrazione alla luce della documentazione rilevante prodotta in giudizio.
  • Nella fase cautelare, il giudice può disporre l'acquisizione, tramite l'Amministrazione, della comunicazione dei motivi ostativi richiamata nel provvedimento impugnato, nel rispetto dei termini processuali per il deposito documentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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