Cassazione Civile, Ordinanza n. 32965/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il giornalista, cessato dal servizio per pensionamento, agiva per ottenere dall'ente previdenziale dei giornalisti il pagamento di due mensilità aggiuntive previste dall'Accordo sindacale del 15 luglio 1985 quale trattamento previdenziale integrativo. In subordine, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno pari a tali mensilità, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte dell'ente. Il Tribunale aveva respinto la domanda verso l'ente e aveva condannato la società a pagare una somma corrispondente alla differenza tra il trattamento integrativo previsto per il capo redattore e quello previsto per l'inviato speciale. La Corte d'appello, accogliendo l'appello della società, ha invece rigettato integralmente la domanda, ritenendo che il lavoratore, pur avendo ricevuto un trattamento economico e normativo di caporedattore, non avesse mai conseguito tale qualifica e che l'art. 4 dell'accordo prevedesse le tre mensilità solo per i titolari della qualifica di redattore capo (o altre espressamente indicate), non per chi fosse solo equiparato economicamente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme processuali sul devolutum e sul giudicato interno, sostenendo che l'appello della società non avesse investito la statuizione risarcitoria; 2) e 3) violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della disciplina collettiva, per avere la Corte territoriale escluso il diritto alle tre mensilità sulla base della sola mancanza della qualifica formale, senza valorizzare il trattamento economico/normativo corrispondente al caporedattore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo stata impugnata la statuizione di condanna resa in primo grado, l'intera questione relativa ai presupposti della pretesa creditoria era devoluta al giudice di appello, senza formazione di giudicato interno sulla sola qualificazione della responsabilità. Ha poi respinto i motivi sull'interpretazione della disciplina collettiva, affermando che l'art. 4 dell'accordo del 15 luglio 1985 collega l'aumento delle mensilità alla specifica qualifica rivestita e che l'ipotesi di mero trattamento economico/normativo più favorevole, senza effettiva attribuzione della qualifica corrispondente, non rientra nella previsione negoziale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione/violazione del devolutum; la Corte ne esclude la violazione perché l'appello investiva l'intera statuizione di condanna.
Richiamato per contestare l'ammissibilità/estensione dei motivi di appello; la Corte ritiene devoluta l'intera questione sui presupposti della domanda.
Richiamato in relazione ai requisiti dell'appello; la Corte esclude che vi fosse un giudicato interno sulla statuizione di primo grado.
Richiamato a sostegno dell'asserito giudicato interno; la Corte afferma che non si era formato giudicato sulla pretesa creditoria oggetto della domanda unica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e per falsa applicazione di norme contrattuali collettive.
Applicati come criteri di interpretazione delle clausole collettive; la Corte conferma l'interpretazione letterale e sistematica della Corte d'appello.
Richiamato per affermare che l'interpretazione non può fermarsi al dato letterale ma deve ricercare la comune intenzione delle parti.
Ritenuto canone decisivo nell'interpretazione sistematica dell'accordo collettivo, da leggere le clausole le une per mezzo delle altre.
art. 13 dell'accordo del 15 luglio 1985
Qualifica l'accordo come parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
art. 4 dell'accordo del 15 luglio 1985
Disciplina la misura delle mensilità aggiuntive in base alla qualifica rivestita; le mensilità maggiorate spettano solo alle qualifiche espressamente indicate.
art. 5 del CCNL giornalisti
Richiamato dal ricorrente nella censura di violazione dei criteri ermeneutici, senza autonomo decisum della Corte sul suo contenuto specifico.
art. 11 del CCNL giornalisti
Richiamato dal ricorrente nella censura sull'interpretazione della disciplina collettiva.
art. 9 del Regolamento per la disciplina delle prestazioni integrative del 15 luglio 1985
Richiamato dal ricorrente nella censura interpretativa sulla prestazione integrativa.
art. 4 del Regolamento per la disciplina delle prestazioni integrative del 15 luglio 1985
Richiamato dal ricorrente nella censura interpretativa sulla prestazione integrativa.
convenzione del 1994
Richiamata come fonte collettiva successiva rilevante nella disciplina della prestazione integrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una parte impugna la statuizione di condanna che l'ha vista soccombente, al giudice d'appello è devoluta l'intera questione relativa ai presupposti della pretesa azionata; non si forma giudicato interno sulle singole argomentazioni o su una parte della sequenza logico-giuridica, se l'unica domanda resta integralmente impugnata.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro è sindacabile in cassazione come violazione di legge: il giudice di legittimità deve interpretare direttamente le clausole secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., senza che sia necessaria, a pena di inammissibilità, una puntuale indicazione dei canoni asseritamente violati.
- Nell'interpretazione delle clausole collettive il dato letterale resta il punto di partenza, ma va letto sistematicamente: espressioni che limitano espressamente un beneficio a determinate qualifiche non possono essere estese ad ipotesi diverse per via analogica o per sola equiparazione economica.
- Se una prestazione accessoria è parametrata alla 'qualifica' rivestita, la mera attribuzione di un trattamento economico e normativo più favorevole non basta, da sola, a far sorgere il diritto alla maggiorazione prevista per una qualifica non formalmente conseguita.
- La ratio di un meccanismo premiale collegato a mensilità aggiuntive può essere individuata nel grado di responsabilità inerente alla qualifica e alle mansioni effettivamente svolte; in tale contesto, l'equiparazione stipendiale non sostituisce l'equiparazione di qualifica quando la fonte negoziale richieda quest'ultima in modo espresso.
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