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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21584/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio una banca davanti al tribunale, con rito sommario, lamentando irregolarità in due rapporti bancari: un conto corrente con apertura di credito e un conto per anticipi su fatture. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente considerato irrilevante il superamento, in corso di rapporto, del tasso soglia usurario, aderendo alla teoria della cosiddetta usura sopravvenuta. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., assumendo che la commissione di massimo scoperto fosse rilevante ai fini della prassi anatocistica. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. perché la sentenza impugnata era conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui il sopravvenuto superamento della soglia usuraria, nei contratti bancari, non determina nullità o inefficacia della clausola originaria di determinazione degli interessi né rende di per sé contraria a buona fede la pretesa della banca di riscuotere gli interessi validamente pattuiti. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché nuovo: dalla sentenza impugnata non risultava che la questione dell’anatocismo in relazione alla commissione di massimo scoperto fosse stata ritualmente dedotta in primo grado, e la doglianza appariva comunque proposta in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ove previsto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.

    Il ricorso è inammissibile quando censura una decisione conforme a un principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite e non offre argomenti idonei a un mutamento di giurisprudenza.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla pretesa rilevanza della commissione di massimo scoperto rispetto alla capitalizzazione degli interessi.

  • art. 120 T.u.b.

    È richiamato nel motivo relativo alla commissione di massimo scoperto e alla dedotta prassi anatocistica.

  • art. 345 c.p.c.

    proposta in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

    In appello non possono essere introdotte domande nuove; tale preclusione è rilevabile anche d’ufficio in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 108 del 1996

    È la legge richiamata per la determinazione della soglia dell’usura, rilevante per valutare il superamento del tasso soglia nei rapporti bancari.

  • art. 1375 c.c.

    È evocato indirettamente nel richiamo al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, escluso quale fondamento dell’illegittimità del credito per il solo sopravvenuto superamento della soglia usuraria.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari, il sopravvenuto superamento del tasso soglia di usura non incide automaticamente sulla validità o efficacia della clausola originaria che determina il tasso degli interessi, se questa era lecita al momento della stipula.
  • La pretesa della banca di applicare gli interessi validamente pattuiti non è, per il solo fatto del successivo superamento della soglia usuraria, contraria a buona fede nell’esecuzione del contratto.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare un principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, senza apportare argomenti seri per un suo mutamento, è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
  • In cassazione è inammissibile la censura fondata su una questione nuova o non ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito; il divieto di domande nuove in appello è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità.
  • La rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell’anatocismo deve essere tempestivamente allegata e trattata nel merito nei giudizi di merito, altrimenti la relativa censura non può essere scrutinata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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