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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale e altri tributi relativi all’anno 2007, emesso perché l’Ufficio ha ritenuto ingiustificato l’incremento patrimoniale del contribuente in relazione all’acquisto di diversi cespiti immobiliari e di valori immobiliari, nonché a un anticipo prezzo per un immobile. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, valorizzando l’esistenza di un mutuo ipotecario di importo rilevante. In appello la CTR ha riformato la decisione e ha rigettato il ricorso introduttivo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 7 L. n. 212/2000 per asserita sostituzione della motivazione dell’accertamento e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento sintetico e prova contraria; omesso esame di un fatto decisivo; ulteriore violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000; violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e omessa pronuncia su un punto decisivo. In sostanza il ricorrente sosteneva che la CTR avesse travisato il fondamento dell’accertamento e non avesse riconosciuto efficacia alla prova che le somme provenienti dal mutuo erano state destinate ad altre finalità, con conseguente insussistenza della capacità contributiva presunta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, osservando che, nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ciò che rileva è lo scostamento tra reddito dichiarato e spese/incrementi patrimoniali, e che la CTR aveva correttamente accertato l’esistenza dello scostamento e la mancata prova contraria idonea. La Corte ha precisato che non vi è stata sostituzione della motivazione dell’avviso, poiché la CTR non ha negato gli incrementi patrimoniali contestati ma ha solo valutato la prova offerta dal contribuente, reputandola insufficiente a giustificare le disponibilità finanziarie e le ulteriori spese. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la prova contraria non richiede necessariamente la dimostrazione specifica dell’impiego delle somme per quella determinata spesa, ma esige un riscontro documentale sintomatico dell’effettivo utilizzo delle disponibilità. I terzo e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la questione sulla data delle spese di ristrutturazione non risultava dedotta nei gradi di merito e, in ogni caso, la doglianza sull’omessa pronuncia era incompatibile con la stessa ricostruzione difensiva del ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese di lite e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la CTR si è mantenuta entro il perimetro dell’accertamento sintetico contestato.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto impositivo; la Corte ritiene sufficiente la motivazione che consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma sull’accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali richiede la presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e spese/elementi certi di spesa e consente al contribuente di fornire prova contraria documentale della disponibilità di redditi o risorse non tassabili.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (error in procedendo, error in iudicando, omesso esame di fatto decisivo).

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte rileva l’inammissibilità della censura per mancata deduzione della questione nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il fulcro della pretesa è lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa/incremento patrimoniale: non è decisiva l’eventuale diversa descrizione accessoria del fatto economico, se il nucleo dell’accertamento resta intatto.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente an e quantum; le questioni sulla effettiva prova dei fatti giustificativi attengono al giudizio di merito.
  • La prova contraria al redditometro non richiede necessariamente la dimostrazione analitica e puntuale che una specifica provvista sia stata impiegata per la singola spesa contestata, ma deve comunque essere documentale e idonea a dimostrare in modo sintomatico la reale disponibilità di risorse non imponibili e la loro coerenza con gli esborsi contestati.
  • Le censure per omesso esame o omessa pronuncia sono inammissibili quando la questione dedotta non risulta essere stata introdotta ritualmente nei gradi di merito oppure quando la ricostruzione del motivo è logicamente incompatibile con l’assunto della mancata decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un fatto decisivo non può essere accolta se il fatto non risulta specificamente localizzato negli atti di merito e se il ricorrente non indica in modo preciso dove e come esso sia stato introdotto nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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