Sentenza del 29/06/2020 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Convenzione doppie imposizioni Italia - Regno Unito - Il beneficiario deve coincidere con il soggetto che avrà la disponibilità economica e giuridica del provento formalmente percepito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, Sez. I, n. 74 del 22 ottobre 2018, che aveva respinto il ricorso e compensato le spese. Ha chiesto il rimborso delle ritenute, sostenendo che la domanda si fondava sulla Direttiva 2003/49/CE e sul relativo recepimento nell’art. 26-quater del DPR 600/1973, non sulla Convenzione Italia-Regno Unito; ha affermato di possedere i requisiti previsti, di essere residente e assoggettata a imposta nel Regno Unito e di avere provato la qualità di beneficiaria effettiva. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione delle prove e la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. L’Ufficio ha contestato l’insufficienza della prova della residenza e della qualità di beneficiaria effettiva e ha sostenuto che gli importi versati mediante ravvedimento operoso non fossero rimborsabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, Sezione VI staccata di Pescara, ha respinto l’appello e confermato il diniego del rimborso. Ha ritenuto che la società non avesse fornito documentazione adeguata a provare il diritto alla restituzione e che la dichiarazione del legale rappresentante non fosse sufficiente; la prova deve dimostrare anche che il percettore abbia la disponibilità economica e giuridica dei proventi e sia assoggettato a imposizione nel Regno Unito. Ha inoltre affermato che gli importi oggetto di ravvedimento operoso non possono essere recuperati con una successiva richiesta di rimborso. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del grado d’appello, liquidate in euro 10.000,00. La sentenza di primo grado aveva già respinto il ricorso e compensato le spese.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
Il regime di esenzione per interessi e canoni tra società consociate di Stati membri presuppone il rispetto dei requisiti sostanziali previsti; non consente di attribuire il beneficio a un soggetto che non sia il beneficiario effettivo del provento. La decisione richiama anche l’esigenza di impedire abusi e indebite duplicazioni di benefici.
Art. 26-quater del DPR 600/1973
La disciplina di attuazione della Direttiva richiede che il soggetto percettore possieda effettivamente i requisiti per l’esenzione; la spettanza del rimborso non è dimostrata dalla sola affermazione della società, ma deve essere comprovata con documentazione idonea.
Art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, firmata il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329
Il diritto al credito di imposta sancito dall'art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329), presuppone la duplice dimostrazione che la società del (OMISSIS) che riceve i dividendi ne sia "la effettiva beneficiaria" e che la società che "riceve i dividendi ed il credito di imposta sia a tale titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito", gravandone il corrispondente onere probatorio [...] sulla società che abbia percepito i predetti dividendi.
Per ottenere il beneficio convenzionale occorre provare sia che il percettore sia il beneficiario effettivo dei dividendi, sia che sia soggetto a imposta nel Regno Unito. L’onere di dimostrare i presupposti del rimborso grava sul contribuente che lo richiede.
Spetta alla società che domanda il rimborso provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi la residenza fiscale rilevante, l’assoggettamento a imposta e l’effettiva titolarità economica e giuridica dei proventi.
Art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 90/435/CEE
Si pensi al caso in cui la società madre riesca a beneficiare, nello Stato di residenza, di un credito d'imposta pari alla ritenuta operata alla fonte, sulla base delle disposizioni convenzionali, e poi la società figlia ottenga anche il rimborso della ritenuta alla fonte operata, in un altro Stato dell'U.E.
Le disposizioni comunitarie non impediscono l’applicazione di norme dirette a contrastare frodi e abusi; il cumulo di benefici fiscali che produca una restituzione non giustificata può essere escluso.
Art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 90/435/CEE
Tali disposizioni, comunitarie e convenzionali, vanno poi lette alla luce della ulteriore disposizione-(art. 7, n 2) della Direttiva (... ) nel senso che la disposizione di non imponibilità degli utili di cui all'art. 5, n. 1 della Direttiva non si applica se già la normativa convenzionale o quella interna contengono norme che realizzano la finalità di sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica trattandosi di disposizione che non determina un'eccezione al divieto di doppia imposizione, ma semmai lo rafforza attraverso una "saldatura" delle norme convenzionali con quelle comonitarie.
La disciplina comunitaria va coordinata con quella interna e convenzionale: l’esenzione non attribuisce un beneficio ulteriore quando la doppia imposizione economica è già soppressa o attenuata dalle altre regole applicabili.
La decisione lo richiama, insieme alla disciplina previgente, per affermare che il credito d’imposta è riconoscibile solo se vi è effettiva duplicazione d’imposta; se questa manca, non sussiste il credito correlato.
Art. 2 della legge 904/1977
La decisione lo richiama quale precedente disciplina del credito d’imposta, applicando il principio per cui il credito presuppone una reale duplicazione d’imposta.
La società ne ha dedotto la violazione per l’asserita insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado; la CTR ha respinto l’appello, ritenendo condivisibile l’iter logico-motivazionale dei giudici provinciali.
La società li ha invocati lamentando l’omessa o scorretta valutazione delle prove; la CTR ha comunque ritenuto non assolto l’onere probatorio perché la documentazione prodotta non dimostrava adeguatamente il diritto al rimborso.
Massime di principio
- Per ottenere un’esenzione o un rimborso previsto da una convenzione o da una direttiva fiscale non basta dimostrare la residenza nello Stato estero: occorre provare che il richiedente sia anche il beneficiario effettivo, cioè che abbia la disponibilità economica e giuridica del provento.
- L’onere della prova dei presupposti del rimborso grava sul contribuente. Dichiarazioni del legale rappresentante, da sole, non sostituiscono certificazioni e documenti oggettivi adeguati a dimostrare residenza, imposizione e titolarità effettiva.
- I benefici convenzionali e comunitari non devono produrre un cumulo ingiustificato di crediti o rimborsi né favorire operazioni abusive: va verificato se vi sia una reale doppia imposizione e se il beneficio sia già stato riconosciuto attraverso altre disposizioni.
- Secondo la decisione, gli importi versati mediante ravvedimento operoso non possono essere recuperati con una successiva richiesta di rimborso.
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