Sentenza del 29/06/2020 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione e misure cautelari - cartella di pagamento - interessi - motivazione - necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L C ha impugnato la cartella di pagamento n. 04820160028387590, notificata il 22 febbraio 2017, per complessivi € 62.384,13, relativa a IRPEF dei periodi d’imposta 2002 e 2003, dovuta in ragione della sua partecipazione nella C S.a.s. Ha contestato l’omessa sottoscrizione della cartella, l’indicazione del responsabile del procedimento, la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione straordinaria a ruolo e la mancata motivazione della quantificazione degli interessi; ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sull’accertamento presupposto. La CTP di Genova aveva respinto il ricorso e condannato il contribuente alle spese. In appello L C ha riproposto le contestazioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha accolto parzialmente l’appello e annullato la cartella limitatamente agli interessi: la loro richiesta era espressa soltanto mediante un importo numerico, senza motivazione sufficiente. Ha respinto le altre contestazioni: la sottoscrizione non è necessaria quando l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo emittente; l’indicazione del dirigente quale responsabile del procedimento è legittima; l’iscrizione straordinaria era giustificata dalla dismissione immobiliare del contribuente, idonea a ridurre la garanzia patrimoniale; non è stata accolta la richiesta di sospendere il processo, poiché incompatibile con la funzione cautelare della riscossione straordinaria. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico di L C, con compensazione di un quinto: per il primo grado sono stati liquidati € 3.018,40 e per l’appello € 2.500,00 a titolo di compensi.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
a norma dell'art. 25 d.p.r. 29.9.1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
La cartella non è invalida per la sola mancanza della sottoscrizione dell’esattore se è comunque inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente.
Artt. 11, comma 3, e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'Amministrazione finanziaria ha ancorato l'iscrizione a ruolo straordinaria, ex artt. 11, comma 3, e 15 bis d.p.r. 29.9.1973, n, 602, alla dismissione immobiliare in corso da parte del contribuente. Dismissione, ovviamente, ben cognita al contribuente in quanto da lui medesimo posta in essere e comportante una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del credito, tale da porre in rischio la concreta possibilità di esazione.. Il che appare motivo sufficiente e circostanziato per giustificare la suddetta iscrizione, la quale, quale atto di natura cautelativa (Cass. Sez.Un., 758/2017), deroga alia normale scansione delle iscrizioni, legata al momento processuale in cui si trova l'impugnazione dell'atto impositivo posto a loro fondamento.
L’iscrizione straordinaria a ruolo può essere giustificata da circostanze concrete che mettano a rischio la riscossione, come la dismissione di beni che riduca la garanzia patrimoniale. La sua funzione cautelare consente di derogare alla normale scansione della riscossione anche mentre l’atto impositivo è contestato.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che richiede interessi deve consentire al destinatario di comprendere come sia stato determinato l’importo: la mera indicazione di una somma, senza spiegazione, non assolve l’onere motivazionale e comporta l’annullamento della cartella limitatamente a quella voce.
- L’assenza della firma non determina di per sé l’invalidità della cartella, se l’atto è riconoscibile come proveniente dall’organo competente e rispetta il modello previsto.
- L’iscrizione straordinaria a ruolo è una misura cautelare: può essere giustificata da elementi specifici che evidenzino un rischio concreto per la riscossione, e non presuppone che l’accertamento sia definitivo.
- La pendenza della controversia sull’accertamento presupposto non comporta automaticamente la sospensione del giudizio relativo alla misura cautelare, poiché attendere la decisione definitiva potrebbe vanificarne la funzione.
- L’accoglimento di un singolo motivo non equivale necessariamente alla vittoria complessiva del contribuente: in questo caso la cartella è stata annullata soltanto per gli interessi, mentre le altre contestazioni sono state respinte e le spese sono rimaste prevalentemente a carico del contribuente.
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