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Sentenza

Sentenza del 29/06/2020 n. 255 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - metodo analitico presuntivo - presunzioni semplici - valore aggiunto per addetto - art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stato impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2013, che contestava maggiori ricavi per € 83.894, maggiore IRAP per € 1.814 e maggiore IVA per € 8.389, oltre a interessi e sanzioni. I ricorrenti hanno sostenuto, in via principale, che l’accertamento analitico-induttivo fosse fondato soltanto sul valore aggiunto presunto per addetto, senza presunzioni gravi, precise e concordanti: il numero dei lavoratori, da solo, non rappresenterebbe adeguatamente i ricavi dell’impresa. Hanno inoltre contestato l’antieconomicità attribuita alla società, la mancata redazione e notifica del processo verbale di constatazione, la motivazione dell’atto e l’uso di un indicatore di coerenza dello studio di settore, con asserito errore di calcolo. L’Agenzia ha chiesto il rigetto e, in subordine, la rideterminazione dei maggiori ricavi in € 70.214, come proposto in mediazione.

La decisione

La Commissione ha riunito i procedimenti R.G.R. n. 443/19 e n. 396/19 e ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che l’Ufficio avesse proceduto con accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, ma avesse fondato la ripresa su un’unica presunzione — il valore aggiunto stimato in base al numero degli addetti — non grave né precisa e, essendo isolata e priva di altri indizi concordanti, neppure concordante. L’accoglimento di questo motivo ha assorbito gli ulteriori motivi, che non sono stati esaminati nel merito. La pretesa dell’avviso è stata quindi annullata; le spese sono state compensate per l’oggettiva difficoltà dell’accertamento fattuale.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti

    Nell’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio può ricavare maggiori attività o passività inesistenti da presunzioni semplici, ma queste devono possedere congiuntamente gravità, precisione e concordanza. Nel caso deciso, la stima del valore aggiunto per addetto, unica presunzione utilizzata, non soddisfaceva tali requisiti e non bastava a sostenere l’accertamento.

  • Art. 33 D.P.R. 600/1973

    La disposizione è richiamata quale fonte delle verifiche e ispezioni dalle quali può emergere l’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati dichiarati, presupposto per l’accertamento analitico-induttivo. Il provvedimento non ne riporta un passaggio testuale autonomo da citare.

  • Art. 32 D.P.R. 600/1973

    La disposizione è richiamata per i modi in cui l’Ufficio può raccogliere dati e notizie utili al controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili. Il provvedimento non ne riporta un passaggio testuale autonomo da citare.

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    nel secondo caso invece, considerato che le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità di tutti i dati contabili, l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti, procedendo a determinare l'imponibile in base a presunzioni anche non gravi, precise e concordanti

    L’accertamento induttivo puro è distinto da quello analitico-induttivo: è ammesso quando le irregolarità compromettono l’attendibilità complessiva della contabilità e consente di prescindere dalle scritture e usare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Commissione ha qualificato il metodo adottato dall’Ufficio come analitico-induttivo, per il quale tali requisiti restano necessari.

  • Art. 29 D.Lgs. 546/1992

    La Commissione ha applicato la norma per disporre la riunione dei procedimenti R.G.R. n. 443/19 e n. 396/19 al procedimento in esame.

Massime di principio

  • Nell’accertamento analitico-induttivo, una sola anomalia o stima presuntiva non è sufficiente se non risulta grave, precisa e concordante con altri elementi attendibili.
  • Il numero degli addetti può essere un fattore utile nell’analisi dell’attività, ma da solo non consente necessariamente di ricostruire i ricavi, perché la forza lavoro è soltanto uno dei fattori produttivi.
  • Occorre distinguere l’accertamento analitico-induttivo dall’induttivo puro: il secondo presuppone che le irregolarità compromettano l’attendibilità complessiva delle scritture e consente presunzioni meno qualificate; il primo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Quando un motivo decisivo comporta l’annullamento dell’accertamento, gli altri motivi possono essere assorbiti e non vengono necessariamente esaminati nel merito.

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