Sentenza del 29/06/2020 n. 464 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Nullità degli avvisi di liquidazione - Il dies a quo del termine di decadenza nella registrazione a termine fisso - Nullità degli avvisi di accertamento - Registrazione d'ufficio di una scrittura privata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva annullato gli avvisi relativi a un finanziamento di 1.300.000 euro, risultante da una scrittura privata del 30 gennaio 2012 tra G. G. e la società E. S.r.l. Gli avvisi contestavano l’omessa registrazione e richiedevano l’imposta di registro al 3%, pari a 39.000 euro, oltre alle sanzioni. I contribuenti avevano eccepito la decadenza ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 131/1986, oltre a carenza di motivazione, errata quantificazione delle sanzioni e mancata indicazione della possibilità di accedere all’accertamento con adesione. L’Ufficio sosteneva che, trattandosi di scrittura conosciuta nel corso di una verifica, il termine decorresse dal momento in cui ne aveva avuto conoscenza. La Commissione ha ritenuto decisiva la decadenza e ha ricondotto il caso agli atti soggetti a registrazione a termine fisso, benché la scrittura fosse stata esibita nel corso della verifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti. Ha stabilito che la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta entro il 19 febbraio 2012 e che l’Ufficio avrebbe quindi dovuto liquidare l’imposta entro il 19 febbraio 2017; gli avvisi notificati il 30 novembre e il 1° dicembre 2017 erano tardivi e nulli per decadenza. Le ulteriori censure dei contribuenti non risultano esaminate autonomamente. L’Agenzia, soccombente in appello, è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
Il dettato della norma di cui all'art. 76 è insuperabile: l'applicazione del termine quinquennale decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuata la registrazione oppure dal fatto che legittima la registrazione d'ufficio nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) dell'art. 15.
Il termine quinquennale per l’azione dell’Amministrazione decorre, alternativamente, dalla scadenza del termine ordinario per registrare l’atto oppure, nei casi di registrazione d’ufficio previsti dall’art. 15, dal fatto che legittima tale registrazione. Se la fattispecie è soggetta a registrazione a termine fisso, rileva il termine entro il quale la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta.
Art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
Nella fattispecie in oggetto sussistono tutti gli elementi della fattispecie di cui alla lettera b) ossia : a) L'atto da registrare è una scrittura privata non autenticata b) L'atto è soggetto a registrazione con termine fisso, c) L'amministrazione ne è venuta in possesso nel corso di accessi, ispezioni o verifiche. Pertanto il dies a quo del termine di decadenza è il giorno entro il quale avrebbe dovuto essere registrato l'atto e l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 19/02/2017.
La presenza congiunta di una scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione a termine fisso e della sua acquisizione durante accessi, ispezioni o verifiche non sposta, secondo la decisione, il dies a quo al momento della conoscenza dell’atto: il termine si calcola dalla scadenza prevista per la registrazione.
Artt. 13 e 14 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
la scrittura privata esibita in sede di verifica può essere registrata d'ufficio, con relativa liquidazione d'imposta, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, a mente degli artt. 13 e 14 e dell'art. 76 del TUR
La registrazione d’ufficio di una scrittura privata esibita durante una verifica, con la conseguente liquidazione dell’imposta, deve rispettare il termine quinquennale calcolato dal giorno in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta.
Massime di principio
- Per stabilire la decadenza occorre prima qualificare l’atto e individuare il regime di registrazione applicabile: se è soggetto a registrazione a termine fisso, il termine decorre dalla scadenza prevista per registrarlo, non automaticamente dal momento in cui l’Ufficio lo acquisisce.
- L’esibizione di una scrittura privata durante una verifica può consentire la registrazione d’ufficio, ma non proroga di per sé il termine di decadenza quando la fattispecie ricade nel regime degli atti a registrazione a termine fisso.
- L’Amministrazione deve notificare l’atto impositivo entro il termine applicabile; nel caso deciso, il termine quinquennale scadeva il 19 febbraio 2017 e le notifiche del 30 novembre e 1° dicembre 2017 sono state ritenute tardive.
- La decisione lascia intendere che la decorrenza dalla conoscenza dell’atto può rilevare nei diversi casi di registrazione d’ufficio indicati dall’art. 15, lettere c), d) ed e), ma non quando risultino integrati gli elementi della fattispecie a termine fisso.
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