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Sentenza

Sentenza del 29/06/2020 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Piacenza

TRIBUTI ERARIALI - accertamento delle imposte - avviso di accertamento - motivazione "per relationem" - art. 7 della L. n. 212 del 2000 - allegazione dell'atto richiamato - riproduzione del contenuto essenziale - ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la motivazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che il rinvio ai dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali di terzi, suoi clienti, non fosse sufficiente. La questione riguarda la legittimità della motivazione per relationem e, in particolare, se sia necessario allegare l’atto richiamato oppure sia sufficiente riprodurne nell’avviso il contenuto essenziale.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha respinto l’eccezione di carenza di motivazione. Ha ritenuto sufficiente il rinvio ai dati delle dichiarazioni fiscali dei clienti, in quanto l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 permette la motivazione per relationem quando l’atto notificato riproduce le parti essenziali del documento richiamato, così da consentire al contribuente e al giudice di individuare gli elementi specifici posti a fondamento dell’accertamento. Il testo non riporta importi, date, ulteriori motivi, statuizioni sulle spese o l’esito di eventuali impugnazioni successive.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000

    In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, ossia l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare gli elementi specifici dell'atto richiamato.

    La motivazione per relationem è ammissibile senza che l’atto richiamato debba necessariamente essere allegato, se l’avviso notificato riproduce i contenuti necessari e sufficienti a individuare i fatti e gli elementi specifici che sorreggono l’accertamento e a consentirne la contestazione e il controllo giudiziale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può motivare per relationem richiamando dati contenuti in atti o documenti collegati, anche dichiarazioni fiscali di terzi, purché il contribuente possa ricostruire con precisione gli elementi su cui si fonda la pretesa.
  • La mera indicazione o citazione di un documento non basta: l’avviso deve riprodurne il contenuto essenziale, ossia le informazioni necessarie e sufficienti a sostenere la decisione e identificare gli specifici elementi richiamati.
  • Per valutare la sufficienza della motivazione, occorre verificare concretamente se l’avviso consenta al contribuente di comprendere e contestare la pretesa e al giudice di svolgere il controllo giurisdizionale.

Testo integrale

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