Sentenza del 29/06/2020 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Torino
Il termine biennale per la domanda di rimborso dell'accisa (gas) non decorre dalla data di pagamento dell'eccedenza, ma dal giorno in cui fu presentata l'ultima dichiarazione dei consumi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di un’eccedenza di accisa sul gas versata in anticipo e non più recuperabile mediante scomputo dai versamenti successivi. La questione riguarda il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 504/1995 e, in particolare, la decorrenza del termine: secondo la ricostruzione riportata, il credito d’accisa ha natura «revolving», perché il credito risultante da una dichiarazione annuale confluisce nel saldo delle dichiarazioni successive.
La decisione
Il testo fornito non riporta gli estremi della sentenza né il dispositivo, quindi non consente di indicare formalmente l’esito del ricorso, il giudice, il grado, le date, gli importi o la statuizione sulle spese. Riporta però il principio secondo cui, quando l’eccedenza non è più scomputabile e integra un indebito pagamento, sussiste il diritto al rimborso; il termine biennale non decorre dalla data del pagamento dell’eccedenza, ma dalla presentazione dell’ultima dichiarazione dei consumi.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise)
Se tale credito per anticipazioni dell'imposta non può più essere scomputato dai versamenti successivi si integra un indebito pagamento con diritto della società al rimborso.
L’eccedenza d’accisa non più compensabile con versamenti successivi costituisce un pagamento indebito rimborsabile. Nel caso descritto, il termine biennale va riferito alla presentazione dell’ultima dichiarazione dei consumi, in cui si consolida il saldo creditorio.
Massime di principio
- Per le eccedenze d’accisa che si riportano nelle dichiarazioni annuali successive, occorre considerare la continuità del credito: il saldo può evolvere nel tempo e non è necessariamente autonomo rispetto a ciascun pagamento anticipato.
- Se il credito non è più recuperabile tramite scomputo dai versamenti successivi, può configurarsi un indebito pagamento e sorgere il diritto al rimborso.
- Secondo il principio riportato, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione dei consumi rilevante, non dalla data originaria del versamento dell’eccedenza.
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