Cassazione Civile, Ordinanza n. 12808/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva domandato l'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da più rapporti bancari con la società poi fallita: saldi passivi di alcuni conti correnti, saldo residuo di un rapporto di anticipazione su fatture e esposizione di due finanziamenti. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione ritenendo, in presenza di anatocismo bancario, emerso un controcredito restitutorio della fallita. In opposizione allo stato passivo, la banca aveva contestato: la prescrizione decennale delle rimesse solutorie/indebite anteriori al decennio e l'erronea inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura. Il tribunale aveva respinto l'opposizione: quanto ai conti per cui mancavano i contratti non riconosceva i saldi; quanto ai finanziamenti riteneva provato il credito, ma compensato dal controcredito; quanto al conto corrente principale riteneva corretta la CTU che aveva ricostruito il dare-avere, depurando il saldo dagli addebiti illegittimi, verificando la prescrizione sulla base del saldo rettificato e includendo la commissione di massimo scoperto. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere il tribunale considerato tardiva la contestazione del quesito al CTU e per avere usato, ai fini della prescrizione, il saldo "legale" rettificato; 2) e 3) violazione della disciplina antiusura per aver verificato l'usurarietà nel corso del rapporto e per aver computato la commissione di massimo scoperto anche per il periodo anteriore all'1/1/2010; 4) violazione delle norme bancarie e civilistiche per avere applicato i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. all'intero rapporto nonostante un contratto del 2003 che, secondo la banca, avrebbe pattuito validamente tassi convenzionali e capitalizzazione trimestrale.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla non configurabilità della nullità/inefficacia della clausola di interessi per il solo superamento sopravvenuto della soglia d'usura in un contratto stipulato prima della legge n. 108/1996; ha rigettato il primo motivo, confermando che, per stabilire se i versamenti fossero solutori o ripristinatori e quindi da quando decorresse la prescrizione, occorre prima depurare il conto dagli addebiti illegittimi e ricostruire il saldo effettivo; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di corretta censura di legittimità, trattandosi di contestazione della ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito e, comunque, di motivo privo di chiara utilità impugnatoria. Il decreto del tribunale di Arezzo è stato cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dalla banca come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della contestazione al quesito del CTU.
richiamato dalla banca come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della contestazione al quesito del CTU.
richiamato dalla banca come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della contestazione al quesito del CTU.
richiamato in tema di ripetizione di indebito per l'azione restitutoria relativa agli interessi anatocistici.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella ricostruzione del rapporto dare-avere e della prescrizione.
richiamato in relazione al decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione.
richiamato per la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito.
art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. n. 385/1993
richiamato per la dedotta mancanza di pattuizione scritta e per l'applicazione dei tassi sostitutivi.
art. 2-bis, comma 2, d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
richiamato per la disciplina della commissione di massimo scoperto e della sua rilevanza ai fini del TEG e dell'usura.
richiamato dalla banca nei motivi sull'usura e sulla validità delle pattuizioni contrattuali.
richiamato dalla banca nei motivi sull'usura e sulla validità delle pattuizioni contrattuali.
richiamato in materia di pattuizioni usurarie e conseguenze sulla debenza degli interessi.
richiamati per la disciplina antiusura e la determinazione della soglia nel corso del rapporto.
art. 2-bis, comma 2, d.l. n. 185/2008
richiamato per affermare che le commissioni remunerative dipendenti dalla durata dell'utilizzazione dei fondi rilevano ai fini antiusura solo dalla sua entrata in vigore.
richiamati dal quarto motivo sulla forma e sul contenuto delle pattuizioni bancarie anteriori al testo unico bancario.
art. 117, commi 6 e 7, d.lgs. n. 385/1993
richiamato per la sostituzione dei tassi non pattuiti validamente con i tassi sostitutivi di legge.
richiamato in tema di determinazione del tasso di interesse in difetto di valida pattuizione.
richiamato per l'interpretazione del contratto del 3/11/2003.
richiamato per l'interpretazione del contratto del 3/11/2003 in senso conservativo.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario con apertura di credito, il decorso della prescrizione decennale dipende dalla natura dei versamenti: se hanno solo funzione ripristinatoria della provvista, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto; se hanno funzione solutoria, decorre dall'annotazione della singola posta indebita.
- Per stabilire se un versamento sia solutorio o ripristinatorio, il conto va previamente ricostruito espungendo gli addebiti illegittimi; solo sul saldo effettivo e depurato si verifica il superamento del fido e quindi la natura del versamento.
- Il superamento nel corso del rapporto della soglia d'usura non determina, di per sé, nullità o inefficacia di una clausola di interessi validamente stipulata prima della L. n. 108/1996, dovendosi avere riguardo al momento della pattuizione.
- La censura di legittimità non può risolversi in una mera contestazione della ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito o dal CTU: occorre denunciare un effettivo errore di diritto o un vizio nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
- Quando la contestazione del ricorrente non incide sulla regola giuridica applicata ma solo sulla concreta valutazione delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile in cassazione.
- In presenza di pattuizioni bancarie asseritamente invalide per difetto di forma o di determinazione del tasso, il giudice deve verificare se e in quale periodo operino i tassi sostitutivi legali; tale verifica, tuttavia, non può essere sindacata in cassazione come mera diversa lettura delle risultanze di causa.
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