Cassazione Civile, Ordinanza n. 21394/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, prestati da docenti e personale ATA su posti vacanti e disponibili per periodi superiori a 36 mesi. I lavoratori avevano chiesto il risarcimento dei danni per abuso del termine e l'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione di tutti i ricorrenti, avvenuta mediante strumenti selettivi e concorsuali o ai sensi della l. n. 107/2015, avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della violazione del diritto UE, salvo mancanza di specifiche allegazioni su danni ulteriori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 1 l. n. 107/2015, perché la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che tutti fossero stati stabilizzati, mentre quattro docenti non erano state immesse in ruolo; (ii) violazione di varie norme interne, europee e convenzionali per avere escluso il risarcimento nonostante la reiterata abusiva assunzione a termine e per avere ritenuto equivalenti le stabilizzazioni avvenute anni dopo; (iii) violazione del principio di non contestazione e degli artt. 437 e 115 c.p.c. per non avere considerato pacifico l'impiego ultratrentaseimestrale su posti vacanti; (iv) violazioni in tema di onere della prova e di poteri del giudice del lavoro; (v) censura sulle spese di lite per la compensazione disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi limitatamente alle posizioni di quattro ricorrenti, per i quali dagli atti emergeva che non vi era stata immissione in ruolo e quindi non poteva operare la ratio della stabilizzazione come forma di riparazione dell'abuso. Per tutti gli altri motivi ha dichiarato l'inammissibilità o il rigetto, confermando il principio per cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento o il piano straordinario di assunzioni costituisce misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, restando solo la possibilità di domandare il risarcimento di danni ulteriori con specifica allegazione e prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per le sole posizioni delle quattro docenti non stabilizzate; per gli altri ricorrenti le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato per la censura sulla non contestazione e sulla valutazione delle risultanze di causa; il motivo è accolto solo nei limiti in cui la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto stabilizzati tutti i ricorrenti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per difetto di motivazione/errore nella ricostruzione del fatto decisivo relativo alla stabilizzazione di alcune ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione e del giusto processo, ma senza autonoma decisività rispetto all'esito.
È norma centrale del piano straordinario di assunzioni nella scuola; la Corte la considera idonea, insieme al sistema previgente, a integrare una misura riparatoria dell'abuso del termine.
clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamata per la tutela contro l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine; la Corte ribadisce la compatibilità del sistema interno con il diritto UE nei limiti già affermati dalla giurisprudenza.
art. 400 del T.U. n. 297/1994
Invocato dai ricorrenti per sostenere che l'abuso sarebbe stato evitabile con concorsi periodici; la Corte non accoglie questa impostazione.
Richiamato dai ricorrenti quale base dell'indennità/risarcimento; la Corte ne esclude l'automatica applicazione quando vi sia stata stabilizzazione idonea a sanare l'abuso, salvo danni ulteriori provati.
Norma evocata sulla disciplina del lavoro a termine nella P.A.; la Corte la considera nel quadro del sistema che ammette tutela risarcitoria solo nei limiti compatibili con la stabilizzazione intervenuta.
art. 6 CEDU
Richiamato nei motivi, ma non determina una diversa soluzione.
art. 117 Cost.
Usato quale parametro di compatibilità con il diritto dell'Unione; la Corte esclude dubbi di legittimità costituzionale alla luce della giurisprudenza UE già richiamata.
artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure, senza esito favorevole.
Invocato insieme alle preleggi per l'interpretazione delle norme, ma la censura è respinta o dichiarata inammissibile.
artt. 12 e 14 preleggi
Richiamati per l'interpretazione sistematica delle norme; non mutano il principio applicato dalla Corte.
Richiamato in tema di onere della prova: per ottenere il risarcimento di danni ulteriori rispetto alla stabilizzazione, il lavoratore deve allegare e provare il pregiudizio specifico.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi processuali e sulle spese, ma senza accoglimento autonomo.
Evocati in relazione al rito del lavoro e ai poteri istruttori/di allegazione; i motivi sono comunque dichiarati inammissibili.
Richiamati per contestare la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per l'ulteriore contributo unificato a carico dei soli ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario può costituire misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per cancellarne le conseguenze, sia quando avvenga tramite il piano straordinario di assunzioni sia quando avvenga attraverso il previgente sistema di reclutamento.
- L'immissione in ruolo non esclude in assoluto la proponibilità di una domanda risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori diversi da quelli normalmente assorbiti o riparati dalla stabilizzazione; non opera un automatismo risarcitorio o un danno presunto.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sulla stabilizzazione dei lavoratori, tale ratio non può estendersi a soggetti che, dagli atti di causa, risultino non immessi in ruolo; per costoro la statuizione deve essere cassata per errore sulla circostanza decisiva.
- In sede di legittimità, le censure che si limitino a riproporre questioni già decise in conformità a un orientamento consolidato sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., salvo che siano offerti argomenti idonei a mutare l'orientamento o a sollecitare un rinvio pregiudiziale realmente necessario.
- La compensazione delle spese di lite resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, e il sindacato di cassazione è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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