Cassazione Civile, Ordinanza n. 25142/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo e, tramite essi, le sottese cartelle di pagamento, oltre a un preavviso di fermo amministrativo. I giudici di merito avevano dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tardive le impugnazioni e avevano comunque esaminato la regolarità della notifica delle cartelle e del preavviso, ritenendo prescritti alcuni accessori e un intero credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 19 del medesimo decreto, contestando sia l'affermazione di illegittimità/inammissibilità del ricorso, sia la ritenuta non impugnabilità dei ruoli emergenti dall'estratto di ruolo; ha inoltre sostenuto che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 dovesse applicarsi solo ai giudizi introdotti dal 21 dicembre 2021.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'originario ricorso era stato diretto contro gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, contro le cartelle sottostanti. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, ha affermato che l'estratto di ruolo è un atto interno non impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa solo nei casi specificamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile anche ai processi pendenti. Poiché nel caso concreto non risultava allegato e dimostrato uno degli specifici pregiudizi richiesti dalla norma, la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate e disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione, concentrandosi invece sull'inammissibilità dell'originario ricorso per difetto di interesse alla luce della disciplina sull'estratto di ruolo.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma asseritamente violata; la decisione ribadisce che l'estratto di ruolo, in sé, non è atto impugnabile e che l'impugnazione deve rivolgersi all'atto impositivo o alla cartella nei limiti consentiti dalla normativa sopravvenuta.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore ... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
la norma, introdotta dal d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021, specifica e concretizza l'interesse ad agire, preclude l'impugnazione dell'estratto di ruolo e consente l'azione diretta solo in presenza dei tassativi pregiudizi indicati; si applica anche ai processi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato quale una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
indicato come uno dei mezzi tramite cui, in cassazione, può essere dimostrato lo specifico interesse ad agire nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
utilizzato come base per dichiarare inammissibile l'originario ricorso e cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo, se dovuto, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'agente della riscossione e, di regola, non è autonomamente impugnabile; i vizi che lo riguardano devono essere fatti valere impugnando l'atto impositivo o la cartella di pagamento nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- L'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha natura di norma processuale che specifica l'interesse ad agire: la tutela immediata contro ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla norma.
- La disciplina sull'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché incide sulla decisione in quanto regola l'attualità dell'interesse ad agire fino al momento della pronuncia.
- In sede di legittimità, lo specifico interesse richiesto per l'impugnazione deve essere provato con gli strumenti processuali disponibili, anche mediante deposito documentale nei limiti consentiti dal codice di rito.
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