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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01043/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e per nullità per difetto di motivazione. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello aveva convalidato la proroga del trattenimento richiamando per relationem i presupposti originari senza fornire una motivazione autonoma, specifica e aggiornata rispetto alle nuove allegazioni difensive (documentazione sanitaria, dichiarazione di ospitalità e presa in carico da parte di un familiare) e senza valutare la sussistenza di misure alternative meno afflittive (nonostante il possesso di passaporto e la disponibilità di un domicilio), nonostante la richiesta difensiva in tal senso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che la Corte territoriale aveva legittimamente indicato il pericolo di fuga come presupposto del trattenimento (desunto dall'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale) e che la motivazione non era meramente apparente su tale punto. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'assenza di valutazione delle misure alternative previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 (poiché il ricorrente era in possesso di passaporto e risultava disponibile un domicilio idoneo), rilevando che il decreto impugnato non contiene la necessaria valutazione di proporzionalità e della possibile applicazione di misure meno coercitive. Di conseguenza la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al profilo relativo alle misure alternative e ha disposto il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame su tale punto; ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 142/2015, art. 6, comma 2, lett. d)

    Prevede la possibilità di trattenimento per il rischio di fuga; nel caso valutato il rischio è stato ritenuto desumibile dall'inottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

  • D.lgs. n. 142/2015, art. 6, comma 7

    Stabilisce che il richiedente trattenuto che propone ricorso avverso la decisione della Commissione rimane nel centro fino all'adozione di specifici provvedimenti e per tutto il periodo di autorizzazione a rimanere nel territorio nazionale a seguito del ricorso; giustifica la permanenza in centro durante il giudizio.

  • D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), art. 13, comma 4

    Indica le condizioni che integrano il pericolo di fuga; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la lettera relativa alla pregressa inottemperanza all'ordine di espulsione.

  • D.lgs. n. 286/1998, art. 14, comma 1-bis

    Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

    Prevede esplicitamente misure alternative al trattenimento quando lo straniero è munito di documento valido (passaporto) e in assenza di specifiche ipotesi ostative; impone al giudice/autorità di valutare la proporzionalità e l'applicabilità di misure meno coercitive prima di confermare o prorogare il trattenimento.

  • D.lgs. n. 286/1998, art. 14, comma 6

    Nel regime processuale richiamato, limita il sindacato in sede di legittimità alle censure previste dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.; il controllo in cassazione può investire anche l'adeguatezza della motivazione quando l'omissione riguarda un elemento potenzialmente decisivo.

  • D.lgs. n. 25/2008, art. 35-bis

    Richiamato per il regime del mantenimento nel centro durante il riesame giurisdizionale del diniego di protezione; conferma la permanenza del richiedente nel centro in alcune fasi del procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a)

    Fondamento formale del ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per presunta violazione di legge e difetto di motivazione nel provvedimento di proroga/convalida del trattenimento.

Massime di principio

  • Il possesso di un passaporto e la disponibilità di un domicilio idoneo impongono all'autorità e al giudice di valutare espressamente, e motivandolo, se possano applicarsi le misure alternative previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998; l'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Il pericolo di fuga può essere legittimamente fondato sulla pregressa inottemperanza all'obbligo di allontanamento; tuttavia tale elemento non esclude automaticamente l'obbligo di valutare misure meno afflittive quando sussistono condizioni che le rendono concretamente applicabili.
  • In sede di legittimità (Cassazione), il sindacato è limitato alle ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p.; tuttavia rientra nel controllo anche l'accertamento dell'assenza di motivazione su elementi potenzialmente decisivi (es. mancata valutazione delle alternative).
  • Il giudice di merito deve fornire una motivazione aggiornata e specifica quando intervenute nuove allegazioni o prove (es. documentazione sanitaria, offerte di ospitalità), spiegando perchè tali elementi non elidano il presupposto del trattenimento o non rendano adeguate misure alternative.
  • Nei casi pratici è opportuno che la difesa documenti tempestivamente il possesso di documenti di viaggio validi, la concreta disponibilità di un luogo di dimora e condizioni di salute rilevanti, chiedendo espressamente la valutazione delle misure alternative in modo da rendere obbligatoria la verifica motivata da parte dell'autorità giudicante.

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