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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00954/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 DPR n. 309/1990). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, facendo valere che un episodio precedente accertato nello stesso stabile era stato archiviato per modica quantità compatibile con uso personale, che al momento dell'intervento aveva mantenuto una condotta corretta restando fermo mentre i complici fuggivano, e che per la giovanissima età e lo stato di incensurato non sussisterebbe pericolo di recidiva; ha invocato altresì l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione del Tribunale del riesame di mantenere la misura degli arresti domiciliari. La motivazione rileva un solido quadro indiziario fondato sulla presenza del ricorrente nell'immobile in due diverse date (16 e 30 luglio 2025), la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, il ritrovamento di materiale da confezionamento e di un foglio con quantità e cifre, il riconoscimento da parte di un consumatore, la fuga del complice con lo stupefacente e la presenza di un sofisticato sistema di videosorveglianza in una piazza di spaccio ben organizzata. La Corte ha inoltre affermato la piena utilizzabilità degli atti di indagine relativi all'episodio del 16 luglio anche se archiviati, e ha ritenuto fondato il giudizio prognostico di pericolosità e recidiva nonostante la giovane età e lo status di incensurato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a un versamento equitativo in favore della Cassa delle Ammende, non ritenendosi la presentazione del ricorso frutto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione al reato per concorso materiale tra più soggetti; impiegato per contestare la collaborazione nell'attività di detenzione e cessione di stupefacenti.

  • art. 73 DPR n. 309/1990, commi 1 e 4

    Norma penale che sanziona la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; il fatto è stato inquadrato in tali disposizioni per la rilevanza degli elementi probatori raccolti.

  • art. 73 DPR n. 309/1990, comma 5

    Comma invocato dal ricorrente per ottenere un trattamento favorevole (esimenti o attenuazioni legate a modica quantità o condizioni particolari); la Corte non ha ritenuto applicabile tale argomentazione per la natura e l'organizzazione della piazza di spaccio emersa dagli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; applicata per addebitare al ricorrente le spese e un versamento equitativo.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; usata per escludere che il ricorrente avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 24905 del 19/05/2009 (Abbruzzese, Rv. 243814-01)

    Richiama il principio secondo cui atti di indagine provenienti da altro procedimento, anche se archiviati o dopo sentenza di non doversi procedere, sono acquisibili e utilizzabili ai fini dell'adozione di misure cautelari personali; la Corte lo applica per giustificare l'uso dell'episodio del 16 luglio.

Massime di principio

  • La precedente archiviazione di un episodio non impedisce l'utilizzo degli atti di indagine relativi a quel episodio ai fini dell'adozione di misure cautelari in un diverso procedimento; l'archiviazione non cancella automaticamente il valore indiziario degli elementi raccolti.
  • La presenza ripetuta in un immobile legata alla disponibilità di chiavi, il rinvenimento di materiale da confezionamento, appunti con quantitativi, il riconoscimento da parte di consumatori e la fuga di complici costituiscono elementi forti per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in materia di spaccio.
  • La giovane età e lo status di incensurato non sono di per sé sufficienti ad escludere esigenze cautelari quando la condotta risulti inserita in una piazza di spaccio organizzata e sussistano indici concreti di pericolo di recidiva.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario un confronto sostanziale e puntuale con la motivazione del giudice della cautela; affermazioni generiche o alternative probatorie non sviluppate difficilmente sovvertono il giudizio cautelare.
  • L'invocazione di benefici o limiti della normativa sugli stupefacenti (es. comma 5 art. 73 DPR 309/1990) richiede un'analisi fattuale rigorosa che dimostri l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle norme favorevoli.

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