Cassazione Penale, Sentenza n. 00950/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbetta, legale rappresentante della General System srl, impugnava la sentenza di condanna per reati tributari (uso e emissione di fatture per operazioni inesistenti) riferiti all'anno 2014: capo A (uso di fatture inesistenti emesse da San Pietro Innovazioni srl per € 916.858,21) e capo B (emissione di fatture inesistenti da parte di General System srl verso San Pietro Innovazioni srl per € 919.160,78, dal 30/01/2014 al 30/11/2014). I motivi di ricorso denunciavano contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento oggettivo delle fatture (in particolare sul capo B, dove la Corte avrebbe alternativamente ritenuto le prestazioni realmente eseguite per terzi e poi affermato l'oggettiva inesistenza), carenze nella valutazione della natura di "società cartiera" della San Pietro Innovazioni srl, omissione del confronto con le deduzioni difensive sulla consapevolezza della natura cartiera e mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo B e, per quella parte, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per chiarire se l'inesistenza delle fatture relative ai lavori edili per San Pietro Innovazioni srl fosse oggettiva o soggettiva. Per il resto il ricorso è stato rigettato: sono state confermate le valutazioni sulla natura di "cartiera" della San Pietro Innovazioni, la prova dell'oggettiva inesistenza di alcune cessioni di calcestruzzo (per € 33.000) e la condanna relativa al capo A; la revoca della confisca disposta in sede d'appello non è stata rimossa dalla pronuncia impugnata. Il giudizio di rinvio dovrà altresì considerare il decorso della prescrizione, con sospensione dei termini al 26/05/2026.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norma utilizzata per contestare l'uso, nella dichiarazione fiscale, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'utilizzo di tali fatture (capo A) sulla base degli elementi probatori raccolti.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Norma contestata con riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la pronuncia ha confermato profili di responsabilità, salvo dubbio sui profili relativi al capo B che ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione e contraddittorietà: la Corte di Cassazione lo ha ritenuto fondato con riferimento alla contraddittorietà della sentenza in ordine all'elemento oggettivo/soggettivo delle fatture del capo B, giustificando l'annullamento parziale.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735)
Principio richiamato: quando primo e secondo grado concordano nella valutazione probatoria, la motivazione di appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo; le lacune dell'appello possono essere colmate dalla motivazione di primo grado.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra inesistenza oggettiva (il fatto non è mai avvenuto) e inesistenza soggettiva (l'operazione è reale ma fittiziamente imputata): sono conseguenze diverse ai fini della configurazione del reato e della prova richiesta.
- Per ritenere una fattura oggettivamente inesistente la prova convergente può comprendere: descrizione generica nelle fatture, assenza di DDT o documenti di trasporto, mancata indicazione delle caratteristiche/provenienza del materiale, assenza di flussi finanziari, e assenza di una cava o struttura produttiva da parte dell'emittente.
- La qualificazione di "società cartiera" richiede elementi strutturali e di comportamento (continuità con altre società simili, amministratori comuni, volumi di fatturato anomali rispetto alla struttura, mancanza di bilanci e documentazione contabile, assenza di riscossione o pagamenti) e può essere utilizzata per valutare l'attendibilità delle fatture emesse.
- Le deduzioni difensive che prospettano subappalto o operatività della società emittente devono essere supportate da documentazione (contratti di subappalto, DDT, registrazioni contabili, prove di pagamento) per essere efficaci in sede di appello e Cassazione.
- Se la sentenza di appello riprende e condivide la motivazione di primo grado, tale motivazione forma un corpo unico con la precedente; tuttavia una contraddittorietà interna su elemento essenziale comporta annullamento e rinvio.
- La mancanza di motivazione sulla determinazione della pena (base, aumenti per continuazione, pene accessorie) costituisce vizio che deve essere specificamente dedotto e motivato; in mancanza, rischia di essere assorbito se il resto del giudizio è congruo.
- In presenza di contraddittorietà sulla natura delle fatture (oggettiva vs soggettiva) la Corte superiore può annullare solo la parte affetta da vizio e disporre il rinvio per nuovo esame limitato a quell'oggetto, evitando di intaccare le parti correttamente motivate.
- Attenzione ai termini di prescrizione: un rinvio per nuovo giudizio può influire sul decorso, pertanto è necessario valutare la sospensione o interruzione dei termini al momento del provvedimento di annullamento.
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