Cassazione Penale, Sentenza n. 00952/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e carenza dei gravi indizi di colpevolezza: sostiene di non poter essere considerato associato per i lunghi periodi di imbarco su navi da crociera, di essere all'oscuro dei traffici, dei prezzi e della logistica, di essere dipendente dalla cocaina e quindi non partecipante operativamente; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (anche probatorie), sostenendo che misure meno afflittive sarebbero adeguate e contestando il richiamo alla disponibilità di armi e l'attualità del pericolo a fronte del tempo silente; (3) carenza di prove sui reati fine (assenza di sequestri e di riscontri materiali sullo stupefacente) e contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui le indagini (intercettazioni telefoniche, filmati di videosorveglianza, osservazioni, pedinamenti, monitoraggio tramite GPS, perquisizioni e dichiarazioni testimoniali) hanno formato quadro di solida gravità indiziaria sull'esistenza di un'associazione stabile e strutturata dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana e fentanyl, con ruoli distinti e condivisione di capitali e armi. Quanto a Filippo Martello, la Corte ha ritenuto provata la sua partecipazione, nonostante i lunghi periodi di assenza, sulla base dei contatti continui e qualificati con il capo e altri sodali e sulla base degli episodi analizzati; ha inoltre sottolineato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. Conseguentemente è stato confermato il rigetto della richiesta di riesame e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona il traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le indagini forniscano indizi gravi e concreti dell'attività di cessione e traffico ascritta al ricorrente
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un'associazione strutturata e la partecipazione del ricorrente sulla base di elementi indiziari complessivi
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente soccombente; la Corte ha disposto l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 44938 e n. 37345 del 09/07/2025)
Principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza
Massime di principio
- L'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione del loro contenuto sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza
- L'assenza di sequestri o di riscontri materiali sullo stupefacente non impedisce, se ci sono elementi indiziari compositi (intercettazioni, videosorveglianza, pedinamenti, gps, dichiarazioni), la configurabilità del reato di spaccio o dell'associazione a delinquere
- I lunghi periodi di assenza dal territorio non escludono la partecipazione all'associazione se sono dimostrabili contatti continuativi e ruoli operativi durante le presenze, nonché una pluralità di riscontri investigativi
- Per contrastare misure cautelari basate su indizi complessivi è necessario proporre argomentazioni concrete che dimostrino l'assenza di continuità, di ruolo operativo o di collegamenti organici (es. elementi che smentiscano le interpretazioni delle intercettazioni, alibi verificabili, prova dell'assenza di ruoli), oltre a prospettare misure cautelari alternative adeguate
- La mera affermazione di dipendenza da sostanze o di buone condizioni economiche non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari se il quadro indiziario dimostra pericolosità o rischio di inquinamento probatorio
- Il rigetto del ricorso comporta, salvo diverse previsioni, il rischio di condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il rapporto costi/benefici di impugnare
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