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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00953/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per reati fiscali: partecipazione ai reati di cui agli artt. 110 e 640-bis c.p. (con aggravamento ex art. 61 n. 7 c.p.) e di cui all'art. 110 c.p. e art. 3 d.lgs. n. 74/2000. I motivi di ricorso: (1) nullità dell'ordinanza genetica per mancata messa a disposizione di tutti gli atti del P.M.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi, sostenendo che il rilascio del visto di conformità da parte del dottore commercialista non implicava poteri ispettivi ma solo verifica formale; (3) genericità dell'accusa, per non essere stato spiegato come avrebbe concorso nella formazione della documentazione contabile; (4) illegittimità della valutazione delle esigenze cautelari; (5) inesistenza della necessità degli arresti domiciliari e richiesta di derubricazione del 640-bis a tentativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, osservando che la disciplina (art. 291 c.p.p. comma 1-octies) tutela l'accesso agli atti trasmessi al G.i.p. e non all'intero fascicolo del P.M.; il secondo e il terzo motivo sono stati considerati valutativi e insufficienti a scalfire l'accurata motivazione del Tribunale che ha ritenuto inverosimile che la società truffaldina avesse prodotto da sola la vasta documentazione apocrifa senza sollevare sospetti in un professionista esperto, e ha ritenuto non credibile la buona fede del ricorrente; le doglianze sulle esigenze cautelari sono state assorbite dalla fondata valutazione del pericolo di recidiva e dalla propensione a delinquere del ricorrente, che giustificano l'applicazione degli arresti domiciliari; pertanto la decisione impugnata è confermata e il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Utilizzato per contestare la partecipazione in concorso ai reati principali (si applica per la responsabilità concorrente).

  • art. 640-bis cod. pen.

    Frode fiscale: la Corte ha ritenuto sussistente il reato sostanziale in relazione alla produzione e all'utilizzo di modelli IVA con crediti inesistenti; non ha accolto l'argomento della mera tentativezza.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata per l'entità o modalità della condotta, considerata dal giudice nel contestare la gravità del fatto.

  • art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    Norma del decreto legislativo penale tributario richiamata per i reati fiscali contestati in concorso; il giudice ha ritenuto rilevante la presentazione di dichiarazioni con crediti fittizi.

  • art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen.

    art. 291, comma 1-octies c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di avviso e la facoltà per la difesa di visionare gli atti depositati ai fini della richiesta di misura cautelare: la Corte ha interpretato che tale diritto riguarda gli atti trasmessi al G.i.p. e transitati nel suo fascicolo, non l'intero materiale in possesso del P.M.

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    art. 292, comma 3-bis c.p.p.

    Prevede la sanzione di nullità in caso di omissione dell'avviso; la Corte ha ritenuto non integrata la nullità in quanto la contestazione era generica e non specificava incongruenze tra ordinanza e fascicolo del G.i.p.

Massime di principio

  • Il diritto della difesa alla visione degli atti, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., si estende agli atti trasmessi al G.i.p. e depositati nel suo fascicolo: per contestare la validità procedurale occorre dimostrare concretamente che atti rilevanti non sono stati messi a disposizione o che l'assenza ha inciso sulla decisione.
  • La semplice qualifica professionale (es. dottore commercialista) e la formulazione di un visto di conformità non escludono di per sé la sussistenza di gravi indizi: il giudice valuta il contesto, le modalità dei rapporti con la società e l'entità/formalità della documentazione prodotta.
  • Le censure per genericità dell'accusa sono deboli se non accompagnate da proposte alternative convincenti o da una ricostruzione precisa del meccanismo fraudolento: il ricorso deve indicare con precisione lacune logiche o contraddizioni nella motivazione del giudice.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il rischio di recidiva o la propensione a delinquere possono giustificare misure afflittive anche se altri profili (es. rischio di inquinamento probatorio) appaiono meno solidi; il ricorrente deve proporre misure alternative concrete e dimostrare la loro idoneità.
  • La contestazione della qualificazione del fatto (tentativo vs consumazione) richiede argomentazioni probatorie precise: la presentazione di documentazione fiscale che produce effetti (es. modelli IVA con crediti) può essere valutata come condotta concretamente idonea alla realizzazione del reato.
  • La mera eccezione formale (es. mancata visione di alcuni atti non specificati) è insufficiente: il difensore deve collegare la presunta omissione a un vizio di motivazione o a una lesione concreta dei diritti di difesa.

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