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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00951/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sostenendo: 1) insussistenza dell'elemento oggettivo per le fatture n. 32 e 33 (si sarebbe basata su mere presunzioni: assenza di DDT, mancata tracciabilità dei pagamenti, scritture di compensazione) e insufficiente prova dell'inesistenza soggettiva della fattura n. 1 (la scrittura di compensazione non sarebbe, da sola, prova dell'inesistenza); 2) carenza di prova del dolo specifico, posto che la Corte avrebbe desunto il dolo dalla sola qualità di legale rappresentante, dall'interesse della società e dalla coincidenza di sede; 3) violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio e frattura logica della motivazione; 4) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 5) trattamento sanzionatorio eccessivo e non motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le sentenze di primo e secondo grado concordano nella valutazione probatoria (emissione di tre fatture: n. 32 e 33 oggettivamente inesistenti; n. 1 soggettivamente inesistente), e che l'assenza di documentazione (DDT, prova di pagamento) e il quadro fattuale (reciprocità di emissione di fatture inesistenti tra le parti, coincidenza di sedi, modalità di compensazione cartolare, consegna della merce al cliente finale in Cina) giustificano la valutazione di merito; il dolo specifico (finalità di consentire l'evasione fiscale a terzi) è dimostrato e non richiede che l'evasione sia poi effettivamente riuscita; la particolare tenuità è esclusa in ragione dell'entità dell'imposta evasa e della complessiva offensività della condotta; la determinazione della pena (1 anno di reclusione, con sospensione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è congrua e motivata ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è respinto, la condanna resta efficace, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza applica la fattispecie ritenendo provata l'emissione di fatture inesistenti (due oggettivamente inesistenti e una soggettivamente inesistente) e sussistente il dolo specifico finalizzato a consentire l'evasione fiscale a terzi.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b) ed e)

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: lett. b) per vizio di applicazione della norma penale e valutazione degli elementi oggettivi; lett. e) per difetto o contraddittorietà della motivazione sul punto relativo al dolo specifico e alla prova oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché riproposizione del merito o insufficientemente critici.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della particolare tenuità valutando complessivamente condotta, danno e colpevolezza, tenuto conto dell'ammontare dell'imposta evasa.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la pena (anno uno) congrua e adeguatamente motivata richiamando i criteri rilevanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In reati da fatturazione inesistente la prova dell'inesistenza può essere data anche per assenza della documentazione tipica (DDT, tracciabilità dei pagamenti) e dal quadro probatorio complessivo (reciprocità di fatturazioni inesistenti, coincidenza di sedi, modalità di regolamento), non solo da prova diretta.
  • Il dolo specifico richiesto per l'art. 8 (finalità di consentire l'evasione a terzi) richiede la rappresentazione e volizione di tale fine, ma non richiede che l'evasione sia poi effettivamente perfezionata.
  • Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi nella valutazione delle prove, la Cassazione è limitata nel sindacare i fatti: il ricorso di legittimità non può riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza specifica censura di diritto.
  • La particolare tenuità ex art. 131-bis si valuta considerando congiuntamente condotta, danno e colpevolezza; l'ammontare dell'imposta evasa e la modalità operativa possono escluderla anche se la pena inflitta è lieve.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e critici: censure generiche o mera riproposizione del merito sono inammissibili.

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