Cassazione Penale, Sentenza n. 7614/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo a carico di Cappiello, sostenendo che il riesame avesse erroneamente applicato il principio del ne bis in idem e avesse ritenuto che il provvedimento bresciano duplicasse quello già disposto dall'A.G. di Milano. Il PM contestava la decisione perché i due provvedimenti sarebbero fondati su distinti reati (art. 10-quater co.1 vs co.2 D.Lgs. 74/2000), su diverso quadro probatorio, su importi differenti e su indagati non coincidenti; inoltre censurava il metodo del Tribunale del riesame come meramente formale e non sostanziale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM: l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia è stata annullata con rinvio per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che i due procedimenti (Milano e Brescia) non riguardassero il medesimo fatto storico: la distinzione tra credito "non spettante" (co.1) e credito "inesistente" (co.2) comporta diversità dell'oggetto, dell'elemento soggettivo e dell'ambito probatorio; inoltre il provvedimento bresciano si fondava su elementi nuovi e differenti (anche dichiarazioni decisionali) rispetto a quelli valutati dall'A.G. milanese. La Corte ha inoltre rigettato la produzione di documenti sopravvenuti depositati in Cassazione e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità circa valutazioni di fatto
Norme richiamate
La sentenza distingue nettamente le due ipotesi: il co.1 (crediti "non spettanti") e il co.2 (crediti "inesistenti") sono fattispecie autonome con diverso elemento oggettivo e soggettivo; non sono intercambiabili e ciò giustifica differenti valutazioni cautelari
Il principio del ne bis in idem va interpretato secondo una nozione naturalistica dell'"idem factum" (corrispondenza storico-naturalistica: condotta, evento, tempo, luogo, persona). In materia cautelare il divieto opera limitatamente quando gli elementi già valutati nella precedente iniziativa siano identici; è invece possibile reiterare misure cautelari se emergono elementi nuovi o diverso titolo di reato
art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997
Definisce il credito "inesistente": occorre la mancanza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di riscontrarne l'inesistenza tramite i controlli automatizzati o formali; la Corte utilizza tale parametro per separare "inesistente" da "non spettante"
art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973
Sono richiamati come strumenti di controllo automatizzato/formale in grado di rilevare crediti "non spettanti"; se tali controlli possono rilevare l'anomalia, il credito va qualificato come esistente ma non spettante
Citato insieme agli altri strumenti di controllo formale per la verifica della spettanza dei crediti IVA/tributari
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato dalla Corte Costituzionale e utilizzato dalla Cassazione per sostenere l'interpretazione costituzionalmente conforme del divieto di bis in idem secondo la nozione naturalistica del fatto
art. 117 Cost.
Richiamato nell'ambito della questione di legittimità costituzionale connessa all'art. 649 c.p.p. e al rispetto degli obblighi convenzionali (CEDU)
Articoli richiamati dal PM nella censura del procedimento cautelare (natura tecnica delle censure: vizi di legge e di motivazione), posti a fondamento del ricorso
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem va valutato secondo una nozione naturalistica dell'identità del fatto: si confrontano gli elementi storico-materiali (condotta, evento, tempo, luogo, persona), non la mera qualificazione giuridica
- In materia cautelare il divieto di duplicazione di misure opera solo se la seconda iniziativa ripropone gli stessi elementi già esaminati; è legittima una nuova misura se fondata su diverso titolo di reato, su elementi probatori nuovi o su esigenze cautelari differenti
- La distinzione tra credito fiscale "inesistente" e "non spettante" è rilevante: l'"inesistente" richiede mancanza del presupposto costitutivo e non rilevabilità tramite controlli formali; ne deriva diversa valutazione dell'elemento soggettivo e del quantum
- La valutazione secondo la quale un sequestro è duplicativo impone un esame sostanziale degli atti dell'altra autorità: un controllo meramente formale può essere insufficiente se esistono elementi probatori differenti
- In Cassazione non sono ammissibili, salvo eccezioni, nuovi documenti che richiedano valutazioni di fatto; le sopravvenienze rilevanti per la cautela vanno prospettate e valutate nei gradi di merito competenti
- Il semplice diverso ammontare contestato non è sufficiente di per sé a configurare l'idem factum; occorre valutare la coincidenza o meno degli elementi costitutivi e del quadro probatorio
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