Cassazione Penale, Sentenza n. 7600/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti privati (Concas, Ariu, Tuveri, Piras) censuravano la sentenza di appello sostenendo: 1) travisamento della prova circa l'esistenza di vincoli tipologici nel piano di lottizzazione che avrebbero imposto edifici monofamiliari isolati, mentre nel comparto risultavano possibili anche tipologie plurifamiliari; 2) errata qualificazione del fatto come lottizzazione abusiva sostenendo che, al più, si sarebbe trattato di abusi edilizi non idonei a compromettere la riserva pubblica di programmazione (volumetria conforme, stessa destinazione e assenza di nuove opere di urbanizzazione). Il Procuratore generale impugnava invece la revoca della confisca disposta dalla Corte d'appello: deduceva che, pur essendo intervenuta la prescrizione, la confisca lottizzatoria ai sensi dell'art. 44 dPR 380/2001 è possibile quando gli elementi del reato siano stati accertati nel corso di un giudizio celebrato nel pieno contraddittorio; richiamava la giurisprudenza delle Sezioni unite (n. 13539/2020) e sosteneva che la Corte territoriale aveva applicato erroneamente il principio di immediata pronuncia di proscioglimento previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati (Concas, Ariu, Tuveri, Piras) ritenendoli infondati e ha accolto il ricorso del Procuratore generale. In particolare la Cassazione ha affermato che, poiché l'istruttoria dibattimentale si era già pienamente svolta nel contraddittorio delle parti prima dell'intervenuta prescrizione, il Tribunale poteva legittimamente accertare la natura abusiva della lottizzazione e ordinare la confisca ai sensi dell'art. 44 dPR 380/2001. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza di appello che aveva revocato la confisca, con il ripristino definitivo della confisca originariamente disposta dal Tribunale di Cagliari. I ricorrenti privati sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
dPR n. 380 del 2001, art. 44, comma 2
Prevede la confisca dei terreni lottizzati abusivamente e delle opere costruite; la Corte ha interpretato che la confisca può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la natura abusiva sia stata accertata nel corso di un giudizio celebrato nel pieno contraddittorio
Codice di procedura penale, art. 129
Stabilisce l'obbligo di pronuncia immediata di proscioglimento quando emerge in corso di giudizio una causa di estinzione; la Corte ha precisato che questo impedisce la prosecuzione dell'attività istruttoria, ma non la valutazione e l'accertamento basati su prove già acquisite nel pieno contraddittorio
Norma richiamata in relazione all'accusa di falso: in primo grado alcuni imputati furono condannati per falso ma poi il reato è risultato prescritto; la questione è stata distintamente trattata rispetto alla confisca lottizzatoria
Sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 13539 del 2020
Giurisprudenza di riferimento che ammette la possibilità di disporre la confisca lottizzatoria anche in presenza di causa di estinzione per prescrizione, a condizione che la sussistenza del fatto sia stata già accertata nel contesto di un giudizio che abbia assicurato pieno contraddittorio; la Cassazione conferma tale principio ma precisa i limiti applicativi in relazione allo stadio processuale in cui interviene la causa estintiva
Massime di principio
- La confisca lottizzatoria prevista dall'art. 44 dPR 380/2001 può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché gli elementi del reato siano stati accertati nel corso di un giudizio celebrato nel pieno contraddittorio e con adeguata istruttoria.
- L'obbligo di pronuncia immediata di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. impedisce di acquisire nuova prova dopo l'emersione della causa estintiva, ma non vieta al giudice di valutare e decidere sulle prove già raccolte e valutabili nel contraddittorio al fine di applicare misure patrimoniali come la confisca.
- Il vizio di travisamento della prova richiede che il giudice abbia introdotto un fatto inesistente nel processo o omesso la valutazione di una prova decisiva; la mera diversa interpretazione di prescrizioni urbanistiche non equivale automaticamente a travisamento.
- Per integrare la lottizzazione abusiva non è necessario che sia stata aumentata la volumetria o che siano state realizzate nuove opere di urbanizzazione: una sostanziale difformità della tipologia edilizia rispetto al piano lottizzazione può essere sufficiente a integrare il reato.
- Se l'istruttoria dibattimentale si è conclusa senza richieste istruttorie residue dalle parti, è probabile che il giudice abbia gli elementi necessari per una valutazione definitiva anche se successivamente interviene la prescrizione.
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