Cassazione Penale, Sentenza n. 7596/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di estradizione avanzata dal Montenegro per l'esecuzione di una pena di 8 mesi inflitta dal Tribunale di Plevlja (art. 151, comma 1, codice del Montenegro). Ha dedotto due motivi: 1) violazione della disciplina convenzionale invocando l'applicabilità del Trattato bilaterale del 25/7/2013 (ratificato con legge 6/5/2015 n.63) che, a suo dire, imporrebbe un limite di pena minimo di 5 anni per l'estradizione dei cittadini; sostiene che la norma sarebbe applicabile ai cittadini di entrambe le Parti; 2) violazione dell'art. 709 cod. proc. pen., perché al ricorrente pendeva a Roma un procedimento per lesioni (arrestato nell'ottobre 2021) che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto impedire o sospendere la procedura di estradizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il Trattato bilaterale citato è stato stipulato per consentire all'autorità richiesta di estradare i propri cittadini solo in casi specifici e con limiti più stringenti (pena non inferiore a 5 anni); in presenza di estradizione di un soggetto che non è cittadino della parte richiesta si applica invece la Convenzione europea di estradizione (quindi la doglianza sul trattamento reciproco dei cittadini è infondata nel caso concreto). Quanto alla pendenza di un procedimento penale in Italia, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la pendenza di un procedimento nazionale non ostacola la delibazione favorevole dell'estradizione, ma può comportare la sospensione dell'esecuzione, che è di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'autorità giudiziaria. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata (accoglimento dell'estradizione) resta quindi confermata.
Norme richiamate
Trattato bilaterale tra Italia e Montenegro del 25/7/2013 (ratificato con legge 6/5/2015 n.63)
Trattato bilaterale del 25/7/2013, ratificato con legge 6/5/2015 n.63
Il Trattato è previsto per consentire all'autorità richiesta di estradare i propri cittadini in deroga alla prassi del Montenegro (che rifiutava l'estradizione dei propri cittadini); le sue previsioni riguardano specificamente l'estradizione dei cittadini della parte richiesta e prevedono limiti più stringenti (pena non inferiore a 5 anni). Non si applica quindi automaticamente ai casi di estradizione di soggetti che non sono cittadini della parte richiesta.
Convenzione europea di estradizione
Costituisce la disciplina normalmente applicabile quando l'estradizione riguarda soggetti che non rientrano nel campo specifico del Trattato bilaterale; nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicabile la Convenzione europea.
Art. 709 cod. proc. pen.
L'articolo è richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell'estradizione per procedimenti pendenti in Italia, ma la giurisprudenza richiamata chiarisce che la pendenza di un procedimento nazionale non impedisce la delibazione favorevole dell'estradizione; al più, sospende l'esecuzione, competenza del Ministro della Giustizia.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 33173 del 4/7/2019 (Ascione, Rv. 276478)
Sez. 6, n. 33173 del 4/7/2019, Ascione, Rv. 276478
Principio consolidato: la pendenza di un procedimento penale in Italia non ostacola la delibazione favorevole dell'estradizione; eventualmente sospende l'esecuzione, sospensione di competenza ministeriale.
Art. 151, comma 1 (codice del Montenegro)
art. 151, comma 1, codice del Montenegro
Norma sostanziale del diritto montenegrino che punisce il reato per il quale è stata inflitta la pena di 8 mesi; è la base della domanda di estradizione per esecuzione di pena.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Un trattato bilaterale che autorizza l'estradizione dei cittadini della parte richiesta può avere efficacia limitata al solo caso dei cittadini di quella Parte; non sempre le sue clausole si estendono automaticamente a tutti i casi di estradizione transfrontaliera.
- Se la persona per cui è richiesta l'estradizione non rientra nella categoria specificamente regolata dal trattato bilaterale (es. non è cittadino della parte richiesta), si applica la Convenzione europea di estradizione o la disciplina generale pertinente.
- La pendenza di un procedimento penale in Italia non impedisce di regola la delibazione favorevole dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana; al massimo può determinare la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione, decisione di competenza del Ministro della Giustizia.
- Le impugnazioni in materia di estradizione possono essere dichiarate inammissibili se manifestamente infondate; ciò può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di profili di colpa dell'impugnante.
- In casi di conflitto o sovrapposizione di norme internazionali e bilaterali, è fondamentale accertare l'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo invocato (a chi si riferisce la norma: cittadini di quale Stato?) prima di sostenere la violazione normativa.
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