Cassazione Civile, Ordinanza n. 32460/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo recante una cartella di pagamento per omesso e insufficiente versamento IRES, con sanzioni e interessi, che la contribuente assumeva non notificata. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva ritenuto non effettuata la notifica della cartella, perché inviata a un indirizzo PEC non corrispondente a quello della contribuente, e aveva altresì ravvisato vizi della cartella nel calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso originario rilevando d'ufficio che, a seguito della disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo, l'impugnazione è ammessa solo in presenza di un concreto e specifico pregiudizio. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo di avere documentato, con memoria e deposito ex art. 372 c.p.c., un interesse concreto e attuale all'impugnazione, derivante dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e dalla domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A. presentata il 13/05/2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché l'ordinanza precedente aveva già dato atto del deposito della memoria e della documentazione, ma aveva comunque escluso che tali elementi dimostrassero il presupposto decisivo richiesto dalla legge, cioè un pregiudizio specifico, diretto e concreto derivante dall'estratto di ruolo. La censura mirava in realtà a contestare la valutazione giuridico-logica compiuta dalla Corte e non una svista percettiva. Il ricorso non ha quindi superato la fase rescindente. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto, inteso come svista percettiva o materiale, decisiva e non cadente su un punto controverso deciso dal giudice.
È richiamato come base per il deposito di documenti nel giudizio di legittimità, ma nel caso concreto la documentazione prodotta non è stata ritenuta idonea a integrare l'errore di fatto dedotto.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
La norma, come modificata dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile se non al ricorrere di specifiche condizioni e di un concreto pregiudizio.
È richiamato quale intervento normativo che ha introdotto, in conversione, la disciplina restrittiva sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Legge di conversione che ha precisato la disciplina dell'estratto di ruolo impugnabile solo in tassative ipotesi.
È richiamata come legge delega fiscale in relazione alle ulteriori ipotesi di impugnazione dell'estratto di ruolo individuate con decreto attuativo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non potendo essere usata per contestare la valutazione giuridica o логica compiuta dal giudice.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione impugnata abbia preso in esame la documentazione richiamata dalla parte, ma l'abbia ritenuta insufficiente a provare il fatto decisivo allegato.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo se il contribuente deduce e prova un pregiudizio concreto, specifico e attuale derivante dalla pretesa iscritta a ruolo; un interesse solo generico o potenziale non basta.
- Ai fini della revocazione, occorre confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: la mera riproposizione di elementi già considerati, senza dimostrare un effettivo travisamento percettivo, comporta l'inammissibilità del rimedio.
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