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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23057 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva riconosciuto l'esenzione IVA per le prestazioni di chiropratica, ritenendole assimilabili a quelle di fisioterapia. Il motivo principale riguardava il deposito tardivo dell'appello del contribuente: l'atto, notificato il 21 maggio 2007, era stato depositato presso la segreteria della CTR il 22 giugno 2007, oltre il termine perentorio di trenta giorni. In via subordinata, l'Agenzia contestava anche il diritto all'esenzione IVA, sostenendo che la chiropratica non fosse ricompresa tra le professioni sanitarie riconosciute dallo Stato. Il contribuente aveva proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia su una censura relativa alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardivo il deposito dell'appello e quindi inammissibile il giudizio di secondo grado. Il secondo motivo sull'esenzione IVA è stato dichiarato assorbito, senza esame nel merito. Il controricorso e il ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati inammissibili per mancanza della prova della loro notifica. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito. W.J.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.625 euro oltre alle spese prenotate a debito; la liquidazione delle spese del precedente grado è stata rimessa al giudice che aveva emesso la sentenza cassata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Il ricorso in appello deve essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita entro trenta giorni dalla proposizione.

    Il mancato deposito tempestivo dell'originale dell'appello notificato, o della relativa copia con la ricevuta di notifica, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. La sanzione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2

    Il ricorrente deve depositare il ricorso notificato e, in caso di notifica a mezzo posta, la ricevuta di spedizione o di ricezione, entro il termine previsto.

    La disposizione, applicata congiuntamente all'art. 53, disciplina il deposito degli atti introduttivi e impone il rispetto del termine perentorio di trenta giorni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, e art. 18, comma 1, n. 18

    Le prestazioni sanitarie possono beneficiare dell'esenzione IVA solo se riconducibili alle attività e alle professioni sanitarie individuate dalla normativa nazionale. La questione non è stata esaminata nel merito perché l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 13

    La disposizione europea disciplina l'esenzione IVA per determinate prestazioni mediche e sanitarie, ma la sua applicazione deve coordinarsi con l'individuazione, da parte dello Stato, delle professioni sanitarie riconosciute.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Il motivo incidentale relativo all'omessa pronuncia non è stato esaminato perché il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito, come nel caso di appello inammissibile per tardivo deposito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    Era richiamata dal contribuente in relazione alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento, ma la relativa questione non è stata decisa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il deposito dell'appello entro il termine di trenta giorni dalla sua proposizione è un adempimento essenziale e perentorio; il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'appello.
  • Quando la notifica dell'appello avviene a mezzo posta, è necessario depositare tempestivamente l'atto notificato o la relativa copia insieme alla prova della notifica.
  • L'inammissibilità per tardività può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche se le parti non l'hanno tempestivamente eccepita.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per una ragione processuale, le questioni sostanziali, come il diritto all'esenzione IVA, possono rimanere non esaminate e risultare assorbite.
  • La mancanza della prova di notifica del controricorso può comportare l'inammissibilità del controricorso stesso e dell'eventuale ricorso incidentale.
  • Per beneficiare di un'esenzione IVA prevista per prestazioni sanitarie non è sufficiente la natura concretamente terapeutica dell'attività: occorre anche che la professione e le prestazioni rientrino nel quadro normativo nazionale applicabile.

Testo integrale

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