Cassazione Civile, Ordinanza n. 30253/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini Irpef, delle somme corrisposte a un ex dirigente Enel a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo FONDENEL/P.I.A. Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata per l'anno 2001, sostenendo che una parte della prestazione dovesse essere assoggettata all'aliquota del 12,5% in quanto riferibile al rendimento di mercato del capitale accantonato. La sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, aveva riconosciuto il diritto al rimborso sulla base di due certificazioni Enel e dell'affermazione che si trattasse di liquidazione di rendimenti. L'Agenzia delle Entrate ricorreva deducendo: (1) violazione di norme processuali per motivazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (2) violazione della disciplina fiscale applicabile alle prestazioni dei fondi integrativi e delle norme sul giudizio di rinvio, perché la CTR non avrebbe eseguito l'accertamento imposto dalla Cassazione; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito desunto il rendimento da mere certificazioni senza prova concreta dell'effettivo investimento sul mercato e della sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata rilevando che il giudice di rinvio non si era attenuto ai principi fissati dalla precedente cassazione: avrebbe dovuto verificare in concreto se e in quale misura i capitali accantonati dal fondo fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali fossero stati i risultati dell'investimento e come fossero state attribuite le plusvalenze alle singole posizioni individuali. Ritenendo che tale accertamento mancasse e che non fosse sufficiente il mero richiamo alle certificazioni Enel, la Corte ha disposto il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione. Nel dispositivo, oltre alla cassazione con rinvio, la Corte ha anche deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità processuale nella censura di motivazione e di corretta pronuncia del giudice di rinvio.
Invocato per il contenuto della sentenza tributaria e per il vizio di motivazione dedotto.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato in relazione alla violazione delle norme di diritto applicabili dal giudice tributario.
Richiamato quale norma sul giudizio di cassazione in materia tributaria.
art. 13, comma 9, d.lgs. 124/1993
Richiamato come disciplina fiscale delle prestazioni dei fondi pensione integrativi.
art. 1, comma 5, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997
Richiamato insieme alle altre norme sulla tassazione delle prestazioni previdenziali integrative.
Applicati al residuo della prestazione non qualificabile come rendimento di mercato, soggetto a tassazione separata.
Richiamato nel ricorso quale norma fiscale pertinente alla qualificazione reddituale delle somme percepite.
Richiamato per i limiti del giudizio di rinvio e il vincolo derivante dalla precedente cassazione.
Invocato per contestare la mancata prova dell'effettivo rendimento di mercato e la non corretta distribuzione dell'onere probatorio.
Richiamato per denunciare l'utilizzo di elementi probatori ritenuti insufficienti o non correttamente valutati.
La sola parte della prestazione qualificabile come rendimento netto da investimento sul mercato è assoggettabile all'aliquota del 12,5%.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve compiere gli specifici accertamenti in fatto indicati nella sentenza rescindente; non può limitarsi a una motivazione apodittica o a un richiamo generico di documenti già acquisiti.
- In materia di prestazioni previdenziali integrative erogate in capitale, l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo alla parte della prestazione che corrisponde a un effettivo rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario degli accantonamenti, non a somme calcolate con mere riserve matematiche o tecniche attuariali.
- Il rendimento fiscalmente agevolabile non può essere identificato con la redditività dell'intero patrimonio dell'ente gestore, ma richiede la prova della specifica allocazione dei capitali accantonati, dei risultati dell'investimento e del criterio di attribuzione delle plusvalenze alle posizioni individuali.
- In difetto di prova concreta del rendimento di mercato, l'intera prestazione, per la parte residua, resta soggetta alla tassazione separata prevista dal TUIR per le somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
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