Cassazione Civile, Ordinanza n. 15431/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto tre autovetture: una prima vettura sarebbe stata tamponata da ferma da una seconda, e quest'ultima, a sua volta, da una terza. Il credito risarcitorio del danneggiato finale sarebbe stato ceduto alla società ricorrente, che ha agito in via diretta contro l'assicurazione del conducente ritenuto autore del primo urto e contro quest'ultimo. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provato, sulla base del solo modulo di constatazione amichevole sottoscritto da due soli conducenti, che il sinistro si fosse svolto nei termini allegati e che i danni lamentati fossero sufficientemente provati. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 143 e 148 del codice delle assicurazioni, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il modulo CAI/CID sottoscritto da entrambi i conducenti dovesse valere come presunzione a favore della dinamica dedotta e che l'onere di provare il contrario gravasse sull'assicurazione, la quale non avrebbe fornito prova contraria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe stata specifica censura in appello sulla genericità dei danni indicata dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione del Tribunale chiarendo che, in astratto, il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti produce una presunzione iuris tantum sulla dinamica del sinistro, superabile solo con prova contraria dell'assicuratore, e che quindi non spetta al danneggiato l'onere di provare i fatti in contrasto con quanto risultante dal modulo. Tuttavia ha ritenuto infondato il ricorso perché, nel caso concreto, il danneggiato/costante cessionario non poteva comunque avvalersi di quel modulo nei confronti dell'assicuratore, poiché il sinistro era a tre veicoli e il modulo era stato sottoscritto solo da due soggetti, mentre il creditore ceduto non aveva sottoscritto alcuna constatazione amichevole. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito dal rigetto del primo e comunque privo di consistenza, poiché non coglieva la ratio decidendi e non dimostrava l'effettiva proposizione della contestazione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti fa presumere, salvo prova contraria dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate nel modulo.
art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della procedura risarcitoria e alla rilevanza del modulo di constatazione amichevole.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte precisa che, in presenza di CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, l'onere della prova contraria ricade sull'assicuratore.
Richiamato come parametro della denuncia di violazione delle regole di valutazione delle prove.
Richiamato come parametro della denuncia di violazione delle regole di valutazione delle prove.
La confessione contenuta nel modulo, se proveniente da uno solo dei litisconsorti necessari, è liberamente apprezzata dal giudice e non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente.
Richiamato per contestare la valutazione del Tribunale sulla specificità dei motivi di appello; la censura è stata ritenuta inconferente e non idonea a cogliere la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti integra una presunzione iuris tantum circa la dinamica e le conseguenze del sinistro, superabile solo mediante prova contraria offerta dall'impresa di assicurazione.
- La regola sulla presunzione derivante dal CAI non è incompatibile con il principio del libero apprezzamento della confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari: i due piani vanno distinti, perché il valore probatorio del modulo dipende anche dalla sua riferibilità ai soggetti coinvolti e dal contesto processuale concreto.
- Chi agisce per il risarcimento derivante da circolazione stradale deve poter allegare e utilizzare il modulo di constatazione solo se esso proviene dai soggetti rilevanti rispetto al danno di cui chiede il ristoro; se il danneggiato non ha sottoscritto il modulo e il sinistro coinvolge una pluralità di veicoli, non può invocare quella specifica presunzione nei confronti dell'assicuratore.
- Una censura in cassazione è inidonea se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni inconferenti o non dimostrate.
- Quando il primo motivo è respinto e la domanda risarcitoria è esclusa, le doglianze sull'entità dei danni o sulla loro specificità restano assorbite.
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