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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2057 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva riconosciuto a M.L. il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2002. I motivi riguardavano: la presunta tardività delle memorie integrative depositate dall'Ufficio e la mancata produzione della documentazione relativa a un eventuale condono tombale; la rilevabilità d'ufficio dell'adesione al condono; l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, dedotta sulla base delle dichiarazioni del contribuente e degli studi di settore; infine, la compensazione delle spese processuali. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la gestione delle memorie e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale del contribuente. Ha confermato che l'Ufficio non aveva adeguatamente censurato l'accertamento di fatto relativo alla mancata produzione dell'istanza di condono e che, senza la rituale acquisizione dei fatti, il giudice non poteva rilevare d'ufficio l'eventuale adesione al condono. Ha inoltre ritenuto corretta la conclusione sull'assenza di autonoma organizzazione, poiché l'agente operava personalmente, senza dipendenti né deposito, utilizzando soltanto un'autovettura e un telefono. È stata confermata anche la compensazione delle spese, in quanto il giudizio era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 92 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32

    Le memorie e i documenti devono essere prodotti nel rispetto dei termini processuali. La Corte ha ritenuto decisivo che l'Ufficio non avesse adeguatamente contestato l'accertamento della mancata produzione dell'istanza di condono.

  • Legge n. 289 del 2002

    L'eventuale adesione al condono tombale deve risultare ritualmente acquisita agli atti; in mancanza della relativa documentazione, il giudice non può fondare su tale circostanza una decisione o rilevarla d'ufficio.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per un agente di commercio, l'utilizzo personale di un'autovettura e di un telefono, in assenza di dipendenti e di una struttura organizzata significativa, non integra necessariamente tale presupposto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte questioni nuove, secondo i limiti processuali applicabili alla controversia; la censura dell'Ufficio è stata comunque ritenuta infondata anche sotto il profilo sostanziale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e art. 92 c.p.c., comma 2

    se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti

    La disciplina più restrittiva introdotta dalla L. n. 69 del 2009 non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009. Per tali giudizi resta possibile la compensazione delle spese per giusti motivi.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 58

    Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; la data di instaurazione del giudizio determina quindi il regime applicabile alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, per i lavoratori autonomi e gli agenti di commercio occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione: la sola disponibilità di beni strumentali ordinari e l'assenza di dipendenti possono deporre per l'esclusione dell'imposta.
  • Chi invoca un condono o un'altra circostanza decisiva deve produrre tempestivamente la relativa documentazione nel processo; le mere risultanze informatiche o i riferimenti non documentati possono non essere sufficienti.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio una questione solo se i fatti e i documenti necessari sono stati ritualmente acquisiti agli atti.
  • In cassazione, una valutazione di fatto congruamente motivata non può essere contestata efficacemente come semplice violazione di legge; occorre dedurre correttamente il vizio processuale o motivazionale consentito dalla legge.
  • Il regime della compensazione delle spese dipende anche dalla data di instaurazione del giudizio: le modifiche normative processuali non si applicano automaticamente alle cause già pendenti.

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