Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27256/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina dal danneggiamento/malfunzionamento di un’autovettura di proprietà del ricorrente, per il quale egli aveva agito nei confronti della società importatrice del veicolo chiedendo il risarcimento dei danni sia a titolo di responsabilità extracontrattuale sia in base a una garanzia convenzionale asseritamente riferibile al veicolo. In sede di rinvio la Corte d’appello ha rigettato entrambe le domande, ritenendo: (i) non applicabile la tutela di cui all’art. 3, lett. d), d.lgs. 206/2005, perché il danno non riguardava la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso; (ii) non provata una condotta omissiva o commissiva dell’importatrice idonea a fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.; (iii) non documentalmente provata l’esistenza di una garanzia convenzionale in capo alla convenuta. Il ricorrente ha quindi proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione del giudicato e degli artt. 2909 e 329 c.c., assumendo che la garanzia convenzionale fosse già stata accertata e non impugnata; 2) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio non si fosse conformato alla precedente pronuncia di cassazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato spese non richieste dalla controparte; 4) violazione del giudicato sulla condanna restitutoria in favore della parte vittoriosa e del difensore antistatario; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 389 c.p.c. sulla quantificazione e imputazione delle somme da restituire; 6) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per la pretesa lesione del diritto di difesa del difensore antistatario, condannato a restituire somme pur non essendo parte del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, che il ricorrente non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata: il giudice di rinvio era stato legittimamente investito dell’esame nel merito della domanda di garanzia convenzionale e non vi era alcun giudicato interno sul punto; inoltre la Corte d’appello aveva motivato in modo autonomo e coerente sia sull’insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. sia sulla mancata prova della garanzia convenzionale, sicché non vi era violazione dell’obbligo di conformarsi al dictum rescindente. I restanti motivi sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché, da un lato, il regolamento delle spese è attribuito d’ufficio al giudice ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e non dipende da una specifica domanda; dall’altro, il ricorrente era privo di legittimazione a impugnare la statuizione relativa al proprio difensore antistatario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte esclude che sul punto vi fosse giudicato, perché il giudice di rinvio doveva esaminare nel merito la domanda di garanzia non decisa in precedenza.

  • art. 329 c.c.

    Invocato per dedurre acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate; la Corte nega che il motivo colga il contenuto effettivo della decisione di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del vincolo conformativo del giudice di rinvio; la Corte afferma che il giudice di merito ha invece rispettato l’oggetto del rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudizio di rinvio; la Corte ritiene che il motivo non colga la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 3, lett. d), d.lgs. 206/2005

    La Corte di merito ha escluso l’applicabilità della norma perché il danno allegato non era quello della distruzione o del deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte conferma la valutazione di merito secondo cui non era provata una condotta attiva o omissiva dell’importatore causalmente rilevante ai fini della responsabilità aquiliana.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sul vizio di ultrapetizione è respinta perché il regolamento delle spese avviene d’ufficio e non richiede domanda di parte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla prova delle somme da restituire; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità e carenza di legittimazione sulle statuizioni riguardanti il difensore.

  • art. 389 c.p.c.

    Richiamato in tema di domande restitutorie conseguenti alla cassazione; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dal ricorrente per lamentare la condanna del difensore antistatario senza difesa; la Corte rileva la carenza di legittimazione del ricorrente a impugnare quella parte della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice può regolare d’ufficio le spese in base alla soccombenza, senza necessità di una domanda specifica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di rinvio, il giudice deve esaminare i soli capi e i soli profili devoluti dalla pronuncia rescindente; non vi è violazione del giudicato quando la Corte di cassazione abbia demandato espressamente l’esame nel merito di una domanda prima assorbita.
  • La censura per violazione del giudicato o dell’obbligo di conformarsi al dictum della Cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale portata della motivazione della sentenza impugnata e non indica specificamente l’errore di diritto denunciato.
  • La responsabilità aquiliana dell’importatore di un prodotto richiede la prova di una condotta omissiva o commissiva causalmente rilevante; non è sufficiente una generica allegazione del malfunzionamento del bene.
  • La garanzia convenzionale deve risultare da prova documentale idonea a identificare l’assunzione dell’obbligo da parte del soggetto convenuto; un semplice tagliando di garanzia rilasciato dal venditore non è, di per sé, sufficiente a dimostrare una garanzia assunta anche dall’importatore.
  • Il regolamento delle spese processuali è rimesso al potere officioso del giudice ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e non dipende da una domanda espressa della parte vittoriosa.
  • La parte soccombente non è legittimata a impugnare statuizioni che riguardano esclusivamente il rapporto tra la controparte e il suo difensore antistatario, salvo una specifica lesione della propria posizione giuridica diretta.

Come è indicizzato

MaterieGaranzia dei beni di consumoDanno da prodotto difettosoImpugnazioniSpese di lite
RamiConsumatoriResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.