Sentenza n. 265/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso principale, dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale CUC di Agnone n. 257 del 16.04.2026, avente a oggetto “Lavori di Messa in Sicurezza del Centro Abitato – Dissesto Idrogeologico – Comune di Forlì del Sannio (IS) – CUP: J28H23000400001 – Procedura Telematica Aperta – CIG B96050B9B8 – Aggiudicazione definitiva alla ditta GS Edilizia Srl”, pubblicata all’Albo pretorio dal 17.04.2026; 2) il verbale-provvedimento di riscontro e rigetto dell’istanza di autotutela della Commissione di gara della CUC di Agnone, prot. n. 0006667 del 07.05.2026, con cui, a seguito della diffida del 27.04.2026 di Angelone Costruzioni S.r.l., è stata confermata l’aggiudicazione definitiva di cui alla determina n. 257/2026; 3) la determinazione CUC di Agnone n. 139 dell’11.03.2026, di approvazione dei verbali di gara e di proposta di aggiudicazione in favore di GS Edilizia S.r.l., con importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 353.141,75 oltre oneri e sicurezza, per un totale di € 368.893,91 oltre Iva (CIG B96050B9B8); 4) il bando di gara del 03.12.2025, pubblicato con prot. n. 16224/2025, e relativo disciplinare di gara (prot_par. 0002166 dell’11.05.2026); 5) la determinazione a contrarre CUC di Agnone n. 757 del 02.12.2025, di individuazione degli elementi essenziali del contratto e scelta della procedura (procedura telematica aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023); 6) la determinazione a contrarre del Comune di Forlì del Sannio n. 129 del 17.11.2025, avente a oggetto l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza Centro Abitato – Dissesto Idrogeologico” – Importo € 408.088,29 (CUP J28H23000400001), trasmessa alla CUC con nota prot. n. 4996/2025 del 24.11.2025; 7) la convenzione di avvalimento tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Molise e il Comune di Forlì del Sannio, nonché il relativo Regolamento di avvalimento, di cui al Decreto commissariale n. 41 del 23.06.2025, e agli atti trasmessi con prot. 0002166 dell’11.05.2026, nella parte in cui non risultano previamente approvati dal competente organo di governo del Comune; 8) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza del centro abitato – dissesto idrogeologico” del Comune di Forlì del Sannio (IS) (CUP J28H23000400001 – CIG B96050B9B8); quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente principale in data 17.06.2026, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la deliberazione della Giunta comunale di Forlì del Sannio n. 30 del 22.05.2026, avente ad oggetto la convalida o ratifica della precedente deliberazione e convenzione di delega al Comune per lo svolgimento della gara, nonché degli atti di gara stessi; 2) per quanto occorra, gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forlì del Sannio e di GS Edilizia S.r.l., nella parte in cui si fondano sulla predetta deliberazione n. 30/2026 e ne invocano l’efficacia sanante; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; quanto al ricorso incidentale, depositato dalla controinteressata in data 08.06.2026, per l’annullamento, previa sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati, quanto alla mancata esclusione della ricorrente principale Angelone Costruzioni S.r.l., dalla procedura, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla carenza di legittimazione di questa a impugnare il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della ditta GS Edilizia S.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una gara per lavori di messa in sicurezza del centro abitato e gli atti presupposti, nonché il rigetto dell’istanza di autotutela; successivamente, la deliberazione comunale di ratifica o convalida della convenzione di avvalimento e degli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale, terza classificata, ha contestato l’aggiudicazione a favore dell’impresa prima classificata, sostenendo che le offerte tecniche della prima e della seconda classificata presentassero numerose identità testuali, grafiche e strutturali, tali da dimostrare un collegamento sostanziale e l’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale, in violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, dei principi di segretezza, autonomia, par condicio e concorrenza, nonché per difetto di istruttoria e motivazione e sviamento. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della convenzione di avvalimento tra il Commissario di Governo e il Comune, assumendo che essa non fosse stata previamente approvata dall’organo comunale competente e che fosse stata sottoscritta da un organo incompetente, con conseguente illegittimità derivata degli atti di gara. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione della Giunta comunale che aveva ratificato o convalidato la convenzione e gli atti di gara, deducendo difetto di interesse pubblico, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, incompetenza della Giunta, violazione del riparto di competenze tra Regione e Comune, irregolarità contabili, tardività e difetto di istruttoria e motivazione. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per asserita carenza dei requisiti SOA e di capacità tecnica, invalidità dell’offerta economica e tecnica e inattendibilità dei costi della manodopera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto alla dedotta unicità del centro decisionale, ha ritenuto che l’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 richieda un accertamento progressivo: controllo sostanziale, relazione di fatto idonea a condizionare le offerte e, solo in via subordinata, esame del contenuto delle offerte. La ricorrente non ha provato legami societari, personali, familiari o commerciali tra le due imprese. Le analogie testuali, i refusi, la struttura degli elaborati, le immagini e le soluzioni tecniche sono state ritenute compatibili con spiegazioni alternative, quali l’utilizzo di materiali standard reperibili online, pratiche di copia-incolla o il ricorso a consulenti comuni. Inoltre, le offerte hanno ricevuto punteggi tecnici significativamente diversi e l’errore relativo all’indicazione della riduzione dei tempi era comune a tutti i concorrenti, risultando quindi neutro e riconducibile al modello telematico predisposto dalla stazione appaltante. Gli elementi dedotti non sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti e la Commissione non aveva omesso valutazioni palesemente illogiche o irragionevoli. Il motivo sulla competenza relativa alla convenzione di avvalimento è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta ratifica da parte della Giunta comunale e comunque ritenuto infondato. La convenzione è stata qualificata come accordo di cooperazione amministrativa verticale tra Commissario di Governo e Comune, non come convenzione associativa tra Comuni soggetta alla competenza consiliare ex art. 42 TUEL. L’eventuale vizio riguardava l’incompetenza relativa dell’organo sottoscrittore, sanabile mediante ratifica anche in pendenza di giudizio. È stata esclusa la nullità per difetto assoluto di attribuzione. Il TAR ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla copertura finanziaria e sulla competenza alla stipula del contratto, spettante al RUP e non al Sindaco. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse concreto e attuale, anche strumentale, poiché il loro eventuale accoglimento avrebbe impedito la riedizione della procedura, e comunque infondati nel merito. La ratifica perseguiva l’interesse pubblico alla conservazione della gara e alla tempestiva realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza; la delega al Comune era compatibile con il principio di sussidiarietà; la Giunta era competente per la convenzione con la Regione; l’eventuale omissione contabile era regolarizzabile e non incideva sulla validità della gara; il termine per la convalida può essere superiore a sei mesi, non essendo applicabile automaticamente il limite previsto per l’annullamento d’ufficio. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023
sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara
L’esclusione per unicità del centro decisionale presuppone un accertamento sostanziale e progressivo; la mera somiglianza delle offerte non è sufficiente senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016
La disposizione previgente è richiamata quale parametro interpretativo storico della disciplina oggi contenuta nell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023.
Consente la convalida o ratifica dell’atto viziato da incompetenza relativa anche in pendenza di gravame amministrativo o giurisdizionale.
art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990
La convalida di un provvedimento annullabile deve intervenire entro un termine ragionevole, senza che il termine di sei mesi previsto per l’annullamento d’ufficio costituisca automaticamente il limite massimo per la convalida.
art. 21-septies l. n. 241/1990
difetto assoluto di attribuzione
La sottoscrizione dell’atto da parte dell’organo interno incompetente integra incompetenza relativa e non difetto assoluto di attribuzione, con conseguente annullabilità e sanabilità mediante ratifica.
Disciplina le convenzioni tra Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi; non si applica alla convenzione di cooperazione amministrativa tra Comune e Commissario di Governo.
La competenza consiliare sulle convenzioni riguarda quelle tra Comuni e tra Comuni e Province, non automaticamente le convenzioni tra Comune e Regione o altri soggetti pubblici.
Attribuisce alla Giunta la competenza residuale sugli atti non riservati al Consiglio o al Sindaco.
Costituisce il fondamento degli accordi tra amministrazioni pubbliche, inclusi gli accordi organizzativi e di cooperazione amministrativa.
art. 118 Cost.
Riconosce la possibilità di allocare e delegare funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà verticale.
È richiamato quale ulteriore fondamento della possibilità di demandare ai Comuni l’esercizio di funzioni amministrative regionali.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, previa comunicazione alle parti; nel caso concreto ha consentito di rilevare il difetto di interesse sui motivi aggiunti.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- L’esclusione di operatori economici per unicità del centro decisionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 richiede un accertamento progressivo: verifica di eventuali rapporti di controllo sostanziale, verifica di relazioni di fatto idonee a condizionare la formulazione delle offerte e, solo in via residuale, esame comparativo del contenuto delle offerte.
- La mera somiglianza o sovrapponibilità, anche ampia, delle offerte tecniche, dei refusi, della struttura grafica o delle immagini non dimostra di per sé l’unicità del centro decisionale quando tali elementi siano spiegabili con materiali standard, fonti accessibili, prassi professionali, consulenti comuni o ambiguità della modulistica di gara.
- L’assenza di legami societari, personali, familiari o commerciali tra concorrenti, unita a punteggi tecnici differenziati e alla presenza di spiegazioni alternative plausibili per le analogie riscontrate, impedisce di ritenere raggiunta la soglia di indizi gravi, precisi e concordanti necessaria per l’esclusione.
- La convenzione di cooperazione amministrativa tra un Comune e un Commissario di Governo, finalizzata all’esercizio delegato di funzioni, non è una convenzione associativa tra Comuni soggetta alla competenza consiliare prevista dall’art. 42 TUEL; in assenza di una riserva legislativa, la competenza può spettare alla Giunta quale organo a competenza residuale.
- Il vizio derivante dalla sottoscrizione di un atto da parte dell’organo comunale internamente incompetente integra incompetenza relativa, non difetto assoluto di attribuzione e nullità, ed è suscettibile di ratifica o convalida anche durante il giudizio, purché entro un termine ragionevole.
- La ratifica o convalida di un atto annullabile può essere sorretta dall’interesse pubblico alla conservazione della procedura e alla prevenzione della sua reiterazione, soprattutto quando la riedizione comporterebbe ritardi nell’esecuzione di opere pubbliche o il rischio di perdita del finanziamento; il termine di sei mesi previsto per l’annullamento d’ufficio non costituisce automaticamente il termine massimo per la convalida.
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