Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente al Comune di Rubano in data 31 dicembre 2025 e dell’inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, degli atti successivamente trasmessi dall’Ente locale; e per l’annullamento del provvedimento in data 13 febbraio 2026 con il quale il Comune di Rubano ha autorizzato l’intervento di manomissione per la posa e l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione WN_9002166817 in via Enrico Toti n. 4/A, con prescrizioni a carico della ricorrente, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, ivi compresi il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, il regolamento edilizio e la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale del 13 febbraio 2026 per la manomissione del suolo e la posa di infrastrutture di telecomunicazione, con prescrizioni tecniche e previsione di diritti di segreteria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la posa di infrastrutture di comunicazione elettronica mediante scavo in micro-trincea. Decorso il termine previsto dalla disciplina speciale senza un provvedimento espresso, aveva comunicato l’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso. Il Comune aveva tuttavia adottato, successivamente, un’autorizzazione espressa contenente prescrizioni sulle modalità di esecuzione degli scavi e dei ripristini stradali. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e dell’inefficacia dell’atto successivo, nonché l’annullamento dell’autorizzazione e degli atti presupposti. Ha dedotto: la formazione del silenzio-assenso e la conseguente inefficacia dell’atto comunale successivo; l’illegittimità delle prescrizioni perché contrastanti con la disciplina speciale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica; la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione; l’illegittimità dei diritti di segreteria, ritenuti incompatibili con il divieto di imporre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa speciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha annullato in autotutela l’autorizzazione impugnata. Nel provvedimento di autotutela l’amministrazione ha riconosciuto che il titolo abilitativo si era già formato per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 e che l’autorizzazione successivamente adottata era inefficace ex lege. Secondo il TAR, tale annullamento ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente e ha comportato il riconoscimento della fondatezza del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e in ragione della fondatezza della domanda. Le spese sono state invece compensate nei confronti delle amministrazioni statali, costituitesi soltanto quando la controversia era già sostanzialmente definita.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 259/2003
La disposizione disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e consente la formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso decorso il termine previsto senza provvedimento espresso.
art. 49, comma 7, d.lgs. 259/2003
Il decorso del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso ha determinato, nel caso esaminato, la formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso.
art. 49-ter d.lgs. 259/2003
È richiamato quale fondamento dell’inefficacia degli atti adottati successivamente alla formazione del silenzio-assenso.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
È richiamato quale ulteriore fondamento dell’inefficacia degli atti successivi adottati dall’amministrazione dopo la formazione del silenzio-assenso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Quando, nella materia delle infrastrutture di comunicazione elettronica, decorre il termine previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 senza l’adozione di un provvedimento espresso, si forma il titolo abilitativo per silenzio-assenso secondo la disciplina speciale.
- Una volta formatosi il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, il provvedimento espresso adottato successivamente dall’amministrazione è inefficace nei limiti previsti dagli artt. 49-ter del medesimo decreto legislativo e 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990.
- Se l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e riconosce la formazione del silenzio-assenso e l’inefficacia dell’atto successivo, la pretesa sostanziale del ricorrente deve ritenersi integralmente soddisfatta e il giudizio va definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso e fondato sul riconoscimento della fondatezza della domanda, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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